Sentenza del 16/01/2017 n. 5 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di irrogazione delle sanzioni relativo al ritardato o omesso versamento dell'IVA per l'anno 1996. Ha dedotto, tra l'altro, il difetto di contraddittorio endoprocedimentale e di motivazione dell'atto, l'infondatezza della violazione, l'applicabilità dell'art. 6, comma 5, del D.P.R. 633/1972 per la differita esigibilità dell'IVA, l'esistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa, l'assenza di dolo o colpa e la violazione delle disposizioni generali del D.Lgs. 472/1997, incluse quelle sul concorso e sulla continuazione delle violazioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale di Potenza ha rigettato anche l'appello, ritenendo che non vi fosse omessa pronuncia, travisamento dei fatti o insufficienza della motivazione. Ha rilevato che l'Ufficio, dopo le memorie difensive, aveva limitato la contestazione al ritardato versamento e che la sanzione applicabile era comunque pari al 30% ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Ha escluso l'applicazione della disciplina sulla differita esigibilità dell'IVA, l'incertezza normativa oggettiva e l'assenza di colpa, precisando che la crisi di liquidità o il ritardato pagamento da parte dei clienti non esonerano il contribuente dalla responsabilità. Ha inoltre escluso il cumulo giuridico, trattandosi di sanzione prevista per ciascun importo non versato. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500, oltre spese generali e oneri fiscali.
Norme richiamate
Art. 16, comma 4, D.Lgs. 472/1997
memorie difensive ex art. 16 c. 4 D.Lgs 472/97
Le memorie difensive presentate dal contribuente possono incidere sulla contestazione definitiva, che nel caso concreto è stata limitata al solo ritardato versamento.
Art. 6, comma 5, D.P.R. 633/1972
differita esigibilità dell'IVA
La disciplina della differita esigibilità dell'IVA non è stata ritenuta applicabile alla fattispecie, poiché le operazioni riguardavano prevalentemente soggetti estranei alla pubblica amministrazione e la società aveva natura privatistica.
Art. 13, D.Lgs. 471/1997
sanzione ... pari alla misura del 30%
Il ritardato versamento dell'IVA comporta una sanzione pari al 30% dell'importo non versato, applicabile per ciascun importo oggetto di omissione o ritardo.
Art. 5, comma 1, D.Lgs. 472/1997
ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa
La responsabilità amministrativa tributaria richiede una condotta cosciente e volontaria accompagnata da dolo o colpa. Il contribuente deve dimostrare l'assenza di colpa, non essendo sufficiente invocare difficoltà finanziarie.
D.Lgs. 472/1997 – istituti del concorso di violazioni e della continuazione
istituti del concorso di violazioni e della continuazione
Il cumulo giuridico non è stato applicato alla sanzione per ritardato versamento IVA, ritenuta specificamente prevista per ogni singolo importo non versato.
Massime di principio
- La mera crisi di liquidità, anche se derivante dal mancato o ritardato pagamento dei clienti, normalmente non esclude la responsabilità per il mancato versamento dell'IVA: il contribuente deve dimostrare sia il nesso causale sia di avere adottato ogni ragionevole misura per adempiere.
- L'incertezza normativa rilevante come esimente deve essere oggettiva, diffusa e verificabile nell'ordinamento; non è sufficiente la difficoltà soggettiva del contribuente nel comprendere o applicare la norma.
- Per contestare validamente una sentenza tributaria occorre formulare censure specifiche e dimostrare che l'omissione o l'errore del giudice riguardi un punto decisivo capace di modificare l'esito della controversia.
- Quando l'Ufficio riduce o precisa la contestazione dopo le memorie difensive, il giudice può valutare la legittimità dell'atto sulla base della contestazione definitiva e non necessariamente su quella originaria.
- Il differimento dell'esigibilità dell'IVA va interpretato restrittivamente e richiede la presenza dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina; la natura privatistica dell'operatore e la tipologia dei clienti possono escluderne l'applicazione.
- La sanzione del 30% per il tardivo o omesso versamento è normalmente riferita a ciascun importo non versato; il cumulo giuridico non opera automaticamente e può essere escluso quando la disciplina prevede una sanzione specifica per ogni violazione.
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