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Sentenza

Sentenza del 16/01/2017 n. 7 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'IVA 2008, con contestazione dell'omesso e tardivo versamento dell'imposta e delle relative sanzioni. Ha dedotto il difetto di contraddittorio endoprocedimentale, l'infondatezza della violazione, l'inesigibilità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa e assenza di dolo o colpa, nonché la violazione dei criteri generali di determinazione delle sanzioni previsti dal D.Lgs. 472/1997. Dopo il rigetto del ricorso da parte della Commissione Tributaria Provinciale, la società ha proposto appello denunciando anche travisamento dei fatti, omessa pronuncia e motivazione insufficiente o contraddittoria.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello e confermato l'accertamento. Ha ritenuto non necessario il contraddittorio endoprocedimentale, trattandosi di controllo documentale e non di accertamento per il quale la legge lo imponga; ha escluso che la disciplina della differita esigibilità dell'IVA fosse applicabile alle operazioni contestate e ha rilevato l'assenza di prova dei pagamenti dedotti dalla contribuente. Ha inoltre negato l'esimente dell'incertezza normativa oggettiva e dell'assenza di colpa, ritenendo non dimostrato che i ritardati pagamenti dei clienti avessero reso inevitabile l'omesso versamento dell'IVA o che la società avesse adottato ogni possibile misura per adempiere. È stata esclusa anche la violazione dei criteri di proporzionalità delle sanzioni, considerate riferibili a una violazione sostanziale; l'Ufficio aveva peraltro applicato il cumulo giuridico. La società è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 450 euro oltre spese generali e oneri fiscali, se dovuti.

Norme richiamate

  • Legge n. 241/1990, art. 9

    Intervento nel procedimento

    Prevede l'intervento facoltativo dei soggetti cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ma la disciplina è stata ritenuta non applicabile ai procedimenti tributari nei limiti indicati dall'art. 13, comma 2.

  • Legge n. 241/1990, art. 13, comma 2

    Esclude l'applicazione ai procedimenti tributari delle disposizioni sul procedimento amministrativo partecipativo comprese tra gli articoli 7 e 10.

  • Statuto dei diritti del contribuente, art. 12, comma 7

    Non costituisce, secondo la sentenza, fonte di un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per ogni atto impositivo.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 6, comma 5

    Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte allo Stato ... l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo

    Disciplina la differita esigibilità dell'IVA per specifiche operazioni rese a determinati enti pubblici. La sentenza ha ritenuto che tale disciplina non fosse pertinente alle operazioni oggetto dell'accertamento e che, comunque, alcune operazioni risultassero già pagate.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 5, comma 1

    Ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa

    La responsabilità per le sanzioni amministrative tributarie richiede una condotta cosciente e volontaria e almeno colposa. Il contribuente non ha dimostrato l'assenza di colpa né l'adozione di ogni misura diligente per adempiere.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 7

    Stabilisce criteri di determinazione della sanzione, inclusa la proporzionalità rispetto alla gravità della violazione. La sentenza ha ritenuto proporzionata la sanzione applicata.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 6

    Le esimenti sanzionatorie richiedono la ricorrenza di specifiche condizioni, tra cui l'obiettiva incertezza normativa o l'assenza di colpa. Nel caso concreto tali condizioni non sono state provate.

  • D.Lgs. n. 471/1997, art. 5, comma 4

    È stato indicato come riferimento normativo della fattispecie sanzionatoria applicata alla violazione sostanziale relativa alla dichiarazione IVA.

Massime di principio

  • Il contraddittorio endoprocedimentale non è automaticamente necessario per ogni controllo fiscale: occorre verificare se si tratti di un controllo documentale o di un procedimento per il quale una specifica norma imponga il confronto preventivo.
  • Per i tributi non armonizzati l'obbligo di contraddittorio opera, in linea generale, solo quando previsto espressamente dalla legge; per i tributi armonizzati la sua omissione può assumere rilievo, ma il contribuente deve dimostrare concretamente che il confronto avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
  • La differita esigibilità dell'IVA per operazioni verso enti pubblici si applica soltanto quando il committente rientra tra i soggetti previsti dalla normativa e quando ricorrono le condizioni operative della disposizione; la mera qualificazione o partecipazione pubblica del soggetto non è sufficiente.
  • Chi invoca pagamenti ritardati dei clienti o difficoltà finanziarie per giustificare l'omesso versamento dell'IVA deve fornire prove documentali puntuali e dimostrare di aver adottato ogni misura ragionevole per adempiere. La crisi di liquidità, di regola, non esclude automaticamente la colpa.
  • L'incertezza normativa rilevante per escludere le sanzioni deve essere oggettiva, generalizzata e non superabile attraverso un'interpretazione diligente della normativa; non coincide con la semplice ignoranza o con l'errore soggettivo del contribuente.
  • La violazione degli obblighi IVA è sostanziale quando incide sull'imposta effettivamente dovuta e non si limita a irregolarità formali. In tali casi la riduzione della sanzione richiede circostanze concrete che ne dimostrino la sproporzione.
  • L'applicazione del cumulo giuridico, anziché della somma aritmetica delle singole sanzioni, può costituire un trattamento più favorevole per il contribuente e non implica di per sé una violazione del principio di proporzionalità.

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