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Sentenza

Sentenza del 16/01/2017 n. 64 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

ACCERTAMENTO - Irpef - Residenza fiscale all'estero - Prova - Criteri.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso due avvisi di accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, determinando maggiori redditi per 83.886 euro nel 2007 e 77.411 euro nel 2008. L'Ufficio riteneva che il contribuente fosse fiscalmente residente in Italia perché non risultava, nei dati dell'Anagrafe Tributaria, un trasferimento del domicilio fiscale all'estero, l'iscrizione all'AIRE era intervenuta tardivamente e il contribuente aveva ricoperto, successivamente agli anni accertati, l'incarico di rappresentante legale di una società italiana. Il contribuente sosteneva invece di essere residente nel Regno Unito dal 2006, di lavorarvi, dichiararvi i redditi e pagarvi le imposte, producendo la relativa documentazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento. Ha ritenuto insufficienti la tardiva iscrizione all'AIRE, l'assenza di risultanze immediate nell'Anagrafe Tributaria e l'incarico societario svolto nel 2009, successivo agli anni 2007-2008. Tali elementi non dimostravano la residenza fiscale italiana, mentre il contribuente aveva provato la residenza effettiva nel Regno Unito, l'attività lavorativa, la dichiarazione dei redditi e il pagamento delle imposte estere. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600/1973

    Disciplina l'accertamento sintetico del reddito sulla base della capacità di spesa e del possesso di beni. Il suo utilizzo deve comunque poggiare su presupposti riferibili a un soggetto fiscalmente residente o imponibile in Italia.

  • Art. 2, comma 2, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Individua i criteri per la residenza fiscale delle persone fisiche. La CTR ha ritenuto che, nel caso concreto, gli elementi valorizzati dall'Ufficio non fossero sufficienti a dimostrare la residenza fiscale italiana.

  • Art. 53 della Costituzione

    Il principio della capacità contributiva impone che gli strumenti presuntivi siano applicati considerando la situazione economica reale del contribuente e senza determinare un'ingiustificata duplicazione d'imposta.

  • Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado ... assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione.

    La riproposizione delle argomentazioni già formulate in primo grado può essere sufficiente a rendere specifici i motivi di appello, se dal complesso dell'atto risultano comprensibili le ragioni della contestazione.

Massime di principio

  • La residenza fiscale all'estero deve essere valutata sulla base della situazione effettiva del contribuente e di un insieme coerente di elementi, non sulla base della sola Anagrafe Tributaria o della tardiva iscrizione all'AIRE.
  • L'iscrizione all'AIRE costituisce un elemento probatorio rilevante, ma il suo ritardo non dimostra automaticamente la residenza fiscale in Italia quando il contribuente documenta residenza, lavoro, dichiarazioni e pagamento delle imposte all'estero.
  • L'esercizio di un incarico societario in Italia può assumere rilievo solo se riferibile agli anni oggetto di accertamento e se dimostra concretamente la permanenza della residenza o di un'attività imponibile in Italia; un incarico breve e successivo agli anni accertati è normalmente irrilevante.
  • Nell'accertamento sintetico l'Amministrazione deve prima dimostrare la sussistenza del presupposto impositivo italiano e non può fondare la pretesa su presunzioni automatiche o meramente formali.
  • La documentazione di residenza estera, attività lavorativa, dichiarazione dei redditi e imposte pagate all'estero è particolarmente importante per superare la presunzione di residenza italiana e prevenire fenomeni di doppia imposizione.

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