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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01406/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado. Il ricorrente deduceva un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato contestato. La Cassazione rileva tuttavia che la censura è manifestamente infondata, perché la motivazione del giudice d'appello si salda con quella di primo grado e risponde in modo adeguato e coerente ai motivi di appello: in particolare, valorizza il contenuto delle annotazioni di polizia giudiziaria acquisite, il provvedimento inibitorio e la condotta tenuta dall'imputato, ritenuti idonei a fondare la responsabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze mirassero soltanto a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, e che fossero comunque manifestamente infondate. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 13-bis, comma 6, d.lgs. 14/2017

    indica il titolo di reato per il quale è stata confermata la condanna; la decisione non ne sviluppa il contenuto precettivo, ma ne presuppone l'applicazione al caso concreto.

  • art. 13-bis, comma 6, d.lgs. 14 del 2017

    medesima disposizione richiamata nel provvedimento, quale base del fatto contestato e della condanna confermata.

  • art. 616 c.p.p.

    implicitamente applicato per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste del vizio di motivazione, si risolva nella richiesta di una nuova e alternativa valutazione del merito e delle prove.
  • La motivazione della sentenza di appello può essere legittimamente integrata con quella di primo grado quando il giudice di secondo grado risponda in modo coerente e puntuale alle censure difensive.
  • La manifesta infondatezza della doglianza, unita alla richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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