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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26921/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva violazione ed errata applicazione dell'art. 291, comma 1-quater, c.p.p. (interrogatorio preventivo) e contraddittorietà della motivazione del Tribunale del riesame. Il Procuratore sosteneva che, nei procedimenti con pluralità di reati e più indagati, la deroga alla regola dell'interrogatorio preventivo (ossia la possibilità di non svolgerlo prima dell'adozione della misura) dovesse essere valutata con riferimento alla richiesta cautelare formulata dal Pubblico Ministero e non alle determinazioni del giudice; denunciava altresì contraddizioni nella valutazione della connessione/attrazione dei reati ostativi e non ostativi tra diversi coindagati, la possibile anticipazione di giudizio da parte del Riesame e l'assenza di valutazione sul pericolo di reiterazione come presupposto della deroga.

La decisione

La Corte di Cassazione ha in parte accolto il ricorso del Pubblico Ministero. Ha affermato principi di diritto: (i) il regime cautelare (se procedere o meno all'interrogatorio preventivo) si determina sulla base della valutazione complessiva del giudice investito della richiesta e non esclusivamente sulla mera formale domanda del Pubblico Ministero; (ii) però i reati non ostativi sono attratti nella disciplina derogatoria dei reati ostativi soltanto quando vi sia una connessione qualificata (art. 12 c.p.p.) ovvero un collegamento probatorio ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b) e c) c.p.p.; (iii) la nullità dell'ordinanza per mancato interrogatorio (art. 292, comma 3-bis) è vizio di difesa rilevabile principalmente con l'interrogatorio di garanzia postumo, salvo eccezione sollevata e respinta; (iv) nel caso concreto la Corte ha ritenuto sussistere un collegamento probatorio tra i reati contestati al Vorraro e quelli ostativi mossi ad altri coindagati, per cui i reati non ostativi contestati a Vorraro sono attratti nella disciplina derogatoria e l'interrogatorio preventivo non era dovuto. La Cassazione, dunque, ha annullato la decisione del Tribunale del riesame che aveva annullato l'ordinanza del GIP e ha rinviato al Tribunale del riesame per nuovo esame conforme ai principi affermati. La decisione della Cassazione non è stata resa immediatamente esecutiva per preservare la posizione personale dell'indagato fino alla nuova pronuncia del Riesame.

Norme richiamate

  • art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari...

    L'interrogatorio preventivo è la regola; la deroga è ammessa solo se ricorre una delle esigenze cautelari tassativamente indicate (art. 274) o in presenza di reati espressamente ostativi. Il giudice valuta l'applicabilità della deroga sulla base dell'esame complessivo del fascicolo, non limitandosi alla sola richiesta del P.M.

  • art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    La mancata esecuzione dell'interrogatorio quando previsto determina nullità dell'ordinanza applicativa, vizio di diritto connesso alla difesa; tale nullità è generalmente rilevabile mediante l'interrogatorio di garanzia postumo e, se non eccepita allora, può essere considerata assolta.

  • art. 12, cod. proc. pen.

    La connessione ai sensi dell'art. 12 può giustificare l'attrazione dei reati non ostativi nella disciplina speciale applicabile ai reati ostativi, quando la connessione sia qualificata e rilevante ai fini cautelari.

  • art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Il collegamento probatorio tra fatti (lett. b) e c)) consente di considerare unitarie le prove e, se sussistente, giustifica l'applicazione della disciplina cautelare del reato ostativo anche a reati altrimenti non ostativi.

  • art. 274, comma 1, lett. a), b), c), cod. proc. pen.

    Elenca le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione, di inquinamento probatorio) che legittimano l'adozione delle misure cautelari e che possono giustificare la deroga all'interrogatorio preventivo se ricorrono nelle ipotesi previste dalla legge.

  • art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.

    Catalogo tassativo dei reati ostativi ai sensi del rito, richiamato per definire l'ambito dei reati che possono determinare la deroga alla regola dell'interrogatorio preventivo: la presenza di un reato ostativo nell'ordinanza è presupposto necessario per applicare la disciplina derogatoria.

  • art. 362, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Norma richiamata insieme all'art. 407 per individuare i reati che determinano particolari effetti processuali/deroghe; la deroga non può fondarsi su ragionamenti prognostici non previsti dalla normativa.

  • art. 130 disp. att. cod. proc. pen.

    Attribuisce al Pubblico Ministero il potere, nelle indagini preliminari, di stralciare posizioni o imputazioni, consentendo una separazione de facto di parti del procedimento in vista della rapida instaurazione del giudizio per quelle posizioni.

Massime di principio

  • La valutazione se effettuare l'interrogatorio preventivo spetta al giudice sulla base del complesso probatorio e delle esigenze cautelari, non è vincolata in modo formale alla sola richiesta del Pubblico Ministero.
  • Se in un procedimento sono contestati reati ostativi e non ostativi, i reati non ostativi sono attratti nella disciplina derogatoria (senza interrogatorio preventivo) solo se sussiste una connessione qualificata (art. 12 c.p.p.) o un collegamento probatorio (art. 371, comma 2, lett. b) e c.).
  • Quando i reati siano uniti solo per ragioni occasionali o di opportunità processuale (assenza di connessione qualificata o collegamento probatorio), i reati non ostativi vanno trattati secondo la disciplina ordinaria e l'interrogatorio preventivo deve essere svolto per tali posizioni.
  • La nullità per mancato interrogatorio previsto dall'art. 291, comma 1-quater, è un vizio rilevante per la difesa ma generalmente va eccepita mediante l'interrogatorio di garanzia postumo; in mancanza può essere considerata sanata.
  • Il giudice delle misure e il tribunale del riesame devono gestire il fascicolo in modo unitario; separazioni della fase cautelare ("spacchettamento" dei reati) nella fase delle indagini sono possibili solo con gli strumenti espressamente previsti (es. stralcio operato dal P.M.), non per iniziativa del GIP.
  • In pratica: verificare sempre se esistono elementi di connessione qualificata o collegamento probatorio fra i reati; se sì, aspettarsi che la deroga all'interrogatorio possa essere applicata anche ai reati non ostativi; se no, richiedere l'interrogatorio preventivo per le imputazioni non ostative.

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