Cassazione Penale, Sentenza n. 40212/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, dipendente dell'ufficio postale di Popoli, era stata condannata per peculato per essersi appropriata complessivamente di 83.374 euro prelevati da libretti di risparmio intestati ai coniugi Castricone Ilda e Ciampa Osvaldo. I coniugi, per motivi di salute, avevano autorizzato Serafini a prelevare mensilmente le somme corrispondenti ai ratei di pensione; l'imputata avrebbe invece prelevato somme superiori ai ratei. In Cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge sostenendo che Poste Italiane sia soggetto privato e che la ricorrente non fosse incaricata di pubblico servizio, per cui la condotta sarebbe al più riconducibile ad appropriazione indebita o, in subordine, a truffa; inoltre si è sostenuto che la disponibilità dei libretti derivasse da una delega privata e non dall'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la qualificazione del fatto come peculato e dunque la condanna della ricorrente. La Corte ha richiamato le Sezioni Unite (Sez. U, n. 34036 del 29/05/2025, Prete) che hanno affermato che la raccolta del risparmio postale è prestazione di pubblico servizio e che l'operatore addetto alla gestione dei libretti postali è incaricato di pubblico servizio; pertanto la disponibilità dei libretti da parte dell'imputata è riconducibile alla sua funzione e l'appropriazione integra il peculato. La Corte ha inoltre chiarito la differenza tra peculato e truffa: nel peculato rileva la disponibilità del bene per ragione di ufficio, mentre la truffa richiede artifici o raggiri finalizzati a conseguire la disponibilità. Nel caso di specie non vi erano artifizi per acquisire la disponibilità, bensì il tradimento di un rapporto fiduciario emerso nell'esercizio delle funzioni, per cui il reato è peculato. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa per Poste Italiane (euro 4.000,00 oltre accessori) e per le parti civili Ciampa (euro 5.600,00 oltre accessori).
Norme richiamate
Il peculato richiede che l'agente abbia il possesso o la disponibilità del denaro o della cosa mobile per ragione del suo ufficio o servizio; l'appropriazione si realizza quando l'agente, pur avendo quella disponibilità, si comporta uti dominus interrompendo la relazione funzionale con il legittimo proprietario.
L. 26 aprile 1990, n. 86 (riforma citata)
Richiamata come riferimento storico alla disciplina della materia e alle modifiche legislative che hanno influenzato la nozione di possesso e responsabilità negli illeciti connessi alla gestione di valori pubblici.
Sez. U, n. 34036 del 29/05/2025 (Prete)
Ha stabilito che la raccolta del risparmio postale è prestazione di pubblico servizio e che l'operatore addetto alla vendita e gestione di libretti di risparmio postale è incaricato di pubblico servizio; conseguentemente le appropriazioni compiute in tale contesto si inquadrano nel peculato.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013 - Orsi; Sez. 6, n. 7492 del 18/10/2012 - Bartolotta)
La nozione di possesso ai fini dell'art. 314 c.p. è più ampia del significato civilistico: è sufficiente la disponibilità giuridica derivante dall'ufficio o dal servizio, anche se non vi è materiale detenzione diretta del denaro.
Massime di principio
- Quando un soggetto opera nell'ambito di una funzione o di un servizio riconosciuto di pubblica utilità (anche se svolto tramite soggetti privatizzati), la sua gestione di somme o valori può costituire 'possesso' o 'disponibilità' ai fini del peculato.
- La distinzione peculato vs truffa dipende da come si acquista la disponibilità del bene: se la disponibilità deriva dall'ufficio e l'appropriazione avviene senza artifici, si configura peculato; se la disponibilità è ottenuta attraverso artifizi o raggiri per indurre in errore la vittima, può configurarsi truffa.
- L'autorizzazione privata della vittima (es. delega a riscuotere) non esclude automaticamente la rilevanza della disponibilità connessa all'ufficio se la gestione dei libretti o dei pagamenti rientra nelle competenze del servizio pubblico svolto dall'ente.
- In casi simili è essenziale provare: a) la natura pubblica o di pubblico servizio dell'attività esercitata; b) che la disponibilità del denaro derivava dall'incarico o dalla funzione; c) l'assenza di artifici utilizzati per ottenere la disponibilità (per escludere la truffa).
- Per soggetti impiegati in servizi aventi rilevanza pubblica, le condotte appropriative anche se precedute da rapporti fiduciari privati sono frequentemente ricondotte al peculato quando l'accesso alle somme è reso possibile dalla posizione di servizio.
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