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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06731/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso articolava cinque motivi: (1) vizio di prevedibilità e carenza di base legale per l'applicazione della misura di prevenzione in relazione alla categoria di "pericolosità generica" di cui all'art. 1, lett. b) d.lgs. n. 159/2011 per fatti antecedenti alle pronunce interpretative (Corte EDU "De Tomaso" 2017 e Corte Cost. n.24/2019); (2) illegittimità della confisca estesa a tutti i beni per difetto del requisito di proporzione e per presunta duplicazione rispetto a precedenti misure ablative penali; (3) carenza o apparente motivazione circa la sussistenza della pericolosità sociale per i periodi 2004-2011 e 2019, essendo invocate come elementi solo segnalazioni di operazioni sospette e un unico precedente penale; (4) vizio di motivazione rispetto al rilievo che alcuni redditi del ricorrente sarebbero stati leciti e idonei a giustificare gli acquisti contestati (tra cui redditi medi dichiarati di circa €300.000 annui e acquisti modesti prima del 2012); (5) mancata motivazione circa la presunta definitività della confisca di una polizza assicurativa intestata formalmente a terzi (Michela Barbara Vacchini) e omissione di valutazione sulla legittimità della sottoscrizione/pagamento dei premi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nella sua totalità. Ha dichiarato alcuni motivi inammissibili per essere estranei ai limiti del giudizio di rinvio (in particolare il primo e il secondo motivo), e ha ritenuto infondati gli altri motivi sul merito. Sul punto della determinazione della categoria di pericolosità generica, la Corte ha richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che ritiene la fattispecie sufficientemente determinata anche per fatti anteriori alle pronunce interpretative, e ha escluso che una singola pronuncia della Prima Sezione della Corte EDU (Gangemi, 26/9/2024) possa incidere sui limiti del giudizio di rinvio. Quanto alla proporzione e alla presunta duplicazione degli atti ablativi, la Corte ha confermato che la confisca di prevenzione non deve corrispondere necessariamente al profitto specifico di un reato e può coesistere con confische penali ordinarie. Sui profili probatori e di motivazione relativi alla pericolosità e alla provenienza lecita dei redditi, la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale adeguata: la pericolosità è stata ancorata a condanne irrevocabili, sentenze applicative e segnalazioni rilevanti, e il ricorrente non ha fornito prova concreta della lecita provenienza dei beni (onere di allegazione della difesa), sicché la confisca è stata confermata.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia)

    art. 1, lett. b); art. 10, comma 3; art. 18, comma 4

    L'art. 1 lett. b) è stato interpretato dalla Corte come norma applicabile anche a condotte anteriori alle pronunce interpretative purché, secondo l'orientamento consolidato, la giurisprudenza avesse già fornito sufficiente "tipizzazione"; l'art. 10 comma 3 limita il ricorso per cassazione ai vizi di legge avverso i decreti di misure di prevenzione; l'art. 18 comma 4 è stato oggetto di deduzione ma la Corte ha ritenuto inammissibili taluni rimedi rispetto ai limiti del giudizio di rinvio

  • Sentenza Corte EDU

    De Tomaso c. Italia, Grande Camera, 23/02/2017; Gangemi c. Italia, Prima Sezione, 26/09/2024

    La Corte ha richiamato De Tomaso come origine dell'intervento interpretativo; ha valutato la pronuncia Gangemi come autonoma e non idonea, da sola, a mutare i limiti del giudizio di rinvio fissati dalla Cassazione, soprattutto quando esiste orientamento consolidato della Corte di legittimità

  • Sentenza Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale dichiarò l'illegittimità di alcune disposizioni ma non intervenne sulla lett. b) che è stata ritenuta compatibile alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale; la Cassazione ne trae conferma dell'applicabilità della norma per fatti anteriori

Massime di principio

  • La categoria di "pericolosità generica" di cui all'art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011 può essere applicata anche a condotte anteriori alle pronunce interpretative se la giurisprudenza aveva già fornito una tipizzazione sufficiente: non è automaticamente illegittima l'applicazione per fatti anteriori.
  • In un giudizio di rinvio per cassazione il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato con la sentenza di annullamento; questioni nuove o mutate interpretazioni sopravvenute non incideranno sui limiti del rinvio salvo che costituiscano un "nuovo elemento" di diritto realmente mutativo (es. Sezioni Unite o mutamento normativa).
  • La confisca di prevenzione è autonoma rispetto alla confisca penale ordinaria: non richiede il nesso diretto con il profitto di uno specifico reato e può riguardare beni non correlati a condanne penali specifiche quando risultino sproporzionati rispetto ai redditi leciti dichiarati.
  • L'onere della difesa di dimostrare la lecita provenienza dei beni confiscati è concreto: non basta indicare l'esistenza di provvista, ma occorre fornire elementi fattuali che permettano di escludere l'impiego di proventi illeciti o spiegare la relazione tra redditi leciti e acquisti (elementi documentali e tracciabilità).
  • La confisca può essere estesa a patrimoni formalmente intestati a terzi se è dimostrata la disponibilità di fatto del proposto e l'uso di strutture societarie/fiduciarie funzionali all'attività illecita.
  • Per sollevare con successo profili di sproporzione o duplicazione di misure ablative occorre fornire prova specifica che i beni confiscati corrispondano effettivamente a profitti già definitivamente confiscati e che la misura di prevenzione ecceda i limiti della proporzione rispetto ai redditi leciti accertati.

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