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Sentenza

Sentenza del 18/02/2019 n. 243 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Imu - Riduzioni e detrazioni per fabbricati con particolari caratteristiche - Fabbricati rurali - Uso abitativo - Esenzione - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IMU 2014 di euro 6.878,00, oltre sanzioni e interessi per complessivi euro 8.982,00, sostenendo l'esenzione o l'agevolazione per terreni agricoli concessi in affitto a coltivatori diretti e per fabbricati rurali destinati ad abitazione. Il Comune sosteneva invece che l'esenzione riguardasse soltanto i fabbricati rurali strumentali previsti dall'art. 9, comma 3-bis, del DL 557/1993 e che mancasse una dichiarazione IMU attestante i requisiti di ruralità.

La decisione

La CTR ha accolto parzialmente l'appello del Comune. Ha confermato l'esenzione IMU per i terreni agricoli, poiché erano concessi in affitto a coltivatori diretti e ricadevano nei presupposti previsti dalla normativa applicabile al 2014. Ha invece ritenuto dovuta l'IMU per i fabbricati classificati C/01, non essendo stata dimostrata la loro appartenenza alle categorie dei fabbricati rurali strumentali, e per i due fabbricati abitativi classificati A/02. La Corte ha chiarito che, con l'IMU, a differenza dell'ICI, i fabbricati rurali a uso abitativo non sono esenti in quanto tali: se costituiscono abitazione principale beneficiano dell'aliquota e delle detrazioni previste per tale fattispecie; diversamente sono tassati secondo le regole ordinarie. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 9, comma 3-bis, DL 557/1993, convertito nella legge 133/1994

    Fabbricati rurali strumentali

    L'esenzione riguarda i fabbricati rurali strumentali che rientrano nelle categorie e nelle funzioni indicate dalla norma; la sola annotazione catastale di ruralità non è sufficiente per immobili C/01 se non viene provata la concreta riconducibilità a una delle ipotesi previste.

  • Art. 7, comma 1, lettera h), D.Lgs. 504/1992

    Esenzione dei terreni agricoli

    Costituisce la base normativa dell'esenzione dei terreni agricoli, applicata nel caso concreto secondo i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina vigente nel 2014.

  • Art. 2, commi 2 e 3, Decreto interministeriale 28 novembre 2014

    Sono esenti dall'imposta municipale propria ... i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ... L'esenzione si applica anche ... in caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto

    Per i terreni situati nei comuni rientranti nei parametri altimetrici, l'esenzione può operare anche quando il proprietario li concede in affitto a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

  • Art. 7, comma 2-bis, DL 70/2011, convertito dalla legge 106/2011

    Domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categorie A/6 e D/10

    La norma consentiva di chiedere il riconoscimento catastale della ruralità mediante autocertificazione dei requisiti previsti dall'art. 9 del DL 557/1993. Tale riconoscimento era rilevante nel sistema ICI, ma non comportava l'esenzione dall'IMU per i fabbricati rurali a uso abitativo.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18565/2009

    Rilevanza del classamento catastale ai fini della ruralità

    Nel regime ICI, la ruralità rilevante ai fini dell'esenzione era collegata al classamento catastale nelle categorie A/6 o D/10, salvo impugnazione della classificazione.

  • Cassazione, sentenze nn. 7102/2010, 8845/2010, 20001/2011, 19872/2012, 5167/2014, 16737/2015 e 7930/2016

    Le pronunce ribadiscono la centralità del classamento catastale nel regime ICI e l'irrilevanza, ai fini della ruralità catastale, della concreta attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli.

Massime di principio

  • Nel regime IMU i fabbricati rurali a uso abitativo non sono automaticamente esenti: sono tassati come gli altri fabbricati abitativi, con le agevolazioni previste solo se l'immobile è effettivamente abitazione principale.
  • L'esenzione per i fabbricati rurali strumentali richiede la prova della destinazione e della riconducibilità a una delle fattispecie previste dall'art. 9, comma 3-bis, del DL 557/1993; la sola annotazione di ruralità o la qualifica agricola del proprietario possono non bastare.
  • Per i terreni agricoli occorre verificare la disciplina vigente nell'anno d'imposta, il Comune di ubicazione, la qualifica del possessore o conduttore e l'eventuale iscrizione alla previdenza agricola. L'esenzione può spettare anche se il terreno è affittato a un coltivatore diretto o a un imprenditore agricolo professionale, quando la legge lo prevede.
  • Le decisioni adottate in materia di ICI non possono essere automaticamente estese all'IMU, perché i due tributi hanno regole diverse, soprattutto quanto all'esenzione dei fabbricati rurali abitativi.
  • La categoria catastale e la destinazione concretamente dimostrata dell'immobile sono elementi decisivi; in caso di contestazione è opportuno produrre visure, planimetrie, contratti agrari, iscrizioni previdenziali e documentazione sull'effettivo utilizzo.

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