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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05505/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

La vicenda riguarda un detenuto ristretto presso la casa circondariale di Firenze Sollicciano, che aveva proposto reclamo ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. contro le condizioni detentive ritenute non conformi a dignità e umanità, in relazione allo stato di conservazione, igiene e salubrità degli ambienti. Il tribunale di sorveglianza aveva accolto il reclamo e ordinato all'Amministrazione di eseguire lavori strutturali, garantire acqua calda, disinfestare locali e vestiario, fissando un termine di novanta giorni e prevedendo, in caso di inutile decorso, il trasferimento del detenuto in altra sezione o in altro istituto idoneo. Il detenuto ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, contestando soprattutto la moratoria di novanta giorni concessa all'Amministrazione, ritenuta fonte di ulteriore aggravamento della propria situazione detentiva, e lamentando la mancata nomina di un Commissario ad acta a fronte della perdurante inerzia dell'Amministrazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che, alla data della decisione, il termine di novanta giorni assegnato all'Amministrazione fosse ormai decorso e che, salvo avvenuto ripristino delle condizioni detentive, l'ordine di trasferimento del ricorrente in altra sezione o in altro istituto fosse ormai efficace e vincolante, dunque satisfattivo della posizione soggettiva dedotta. Per questa ragione è venuto meno l'interesse all'impugnazione; inoltre la nomina del Commissario ad acta è stata considerata eventuale e richiedibile solo dopo l'eventuale inosservanza della statuizione di trasferimento. La Corte ha anche escluso la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria per la Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 35-bis ord. pen.

    La nomina del Commissario ad acta può essere richiesta e disposta solo all'esito dell'eventuale inesecuzione della statuizione giudiziale di trasferimento.

  • art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen.

    Costituisce il fondamento del reclamo giurisdizionale del detenuto avverso le condizioni detentive e le violazioni dell'ordinamento penitenziario.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, sopravviene un provvedimento giudiziale ormai efficace e idoneo a soddisfare integralmente la posizione fatta valere, l'impugnazione diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La valutazione dell'interesse ad impugnare va compiuta con riferimento alla situazione esistente al momento della decisione di cassazione: la decorrenza del termine assegnato per l'adempimento può rendere attuale ed efficace la statuizione successiva, eliminando l'utilità concreta del ricorso.
  • La nomina del Commissario ad acta in materia penitenziaria ha natura sussidiaria ed è configurabile solo dopo l'eventuale inottemperanza alla statuizione giudiziale principale, non essendo necessaria quando l'ordine del giudice sia ancora suscettibile di esplicare effetti conformativi.
  • L'inammissibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di interesse non comporta, in assenza di specifiche condizioni, condanna del ricorrente alle spese processuali né al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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