Cassazione Penale, Sentenza n. 24343/2025 del 02/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della misura della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava in primo luogo l'utilizzabilità in Italia di chat di messaggistica ottenute tramite ordine europeo di indagine (O.I.E.) e decriptate da autorità straniere (criticando la mancata acquisizione/formalizzazione dei provvedimenti stranieri, la condivisione informale tra forze di polizia, l'impossibilità di accesso all'algoritmo di decriptazione e la violazione del diritto di difesa e delle garanzie previste dalla Direttiva 2014/41/UE). In secondo luogo contestava la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolosità e attualità del pericolo di recidiva), essendo i fatti più recenti risalenti al luglio 2023 e avendo già eseguito misura domiciliare nel 2023 senza violazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul profilo probatorio e dell'utilizzabilità delle chat trasmesse con O.I.E. la Corte ha confermato i principi delle Sezioni Unite (sent. Sez. U. nn. 23755 e 23756 del 29/02/2024): non è richiesto che in Italia siano acquisiti i provvedimenti stranieri che hanno formato gli atti e le questioni riguardanti l'acquisizione della prova all'estero sono di norma di competenza dello Stato di esecuzione dell'O.I.E.; la difesa aveva, in ogni caso, la possibilità di esercitare rimedi nello Stato estero. Le dedotte ipotesi generiche sulla illegittimità delle modalità di raccolta e decriptazione non sono state ritenute sufficientemente allegatae per superare l'onere probatorio gravante sulla parte. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto che gli elementi processuali (procedimenti pendenti e condanne precedenti) dimostrassero l'attualità del pericolo di recidiva e giustificassero la custodia in carcere; pertanto la scelta della misura non è stata dichiarata manifestamente illogica. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Direttiva 2014/41/UE (Ordine europeo di indagine - O.I.E.)
La tutela prevista dalla Direttiva si articola tra Stato di emissione (che può valutare l'acquisizione e la trasmissione) e Stato di esecuzione; le questioni sull'acquisizione delle prove nello Stato di esecuzione non sono sindacabili dall'autorità italiana, salvo che violazioni dei diritti fondamentali si ripercuotano sulla utilizzabilità della prova in Italia.
Non impone in ambito di O.I.E. che siano acquisiti in Italia i provvedimenti stranieri autorizzativi delle intercettazioni; la valutazione sulla utilizzabilità compete al giudice italiano ma l'onere di allegare e provare violazioni grava sulla difesa.
Riconosciuto nel contesto della disciplina sulle prove provenienti da procedimenti diversi; la Corte ha ritenuto applicabili i principi relativi all'acquisizione internazionale tramite O.I.E.
art. 78 disp. att. cod. proc. pen.
Regola l'acquisizione di atti compiuti da autorità giudiziarie straniere; la Corte ha interpretato che non richiede l'acquisizione dei provvedimenti giudiziari stranieri per l'utilizzabilità degli atti in Italia.
Prevede il divieto unico di utilizzabilità: se le intercettazioni all'estero sono state disposte per reati nei quali l'intercettazione non è consentita nell'ordinamento interno. Nel caso, le intercettazioni riguardavano reati per i quali la legge italiana consente l'uso di tale mezzo.
art. 274 e 275 cod. proc. pen.
Norme sulle esigenze cautelari: la presunzione relativa di esistenza delle esigenze cautelari può essere superata da dati probatori attuali; nel caso la Corte ha ritenuto che gli elementi a carico dell'indagato giustificassero le esigenze cautelari.
art. 6 CEDU
Richiamato come parametro di garanzia del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto tuttavia che le garanzie effettive per contestare la trasmissione e raccolta della prova erano disponibili nello Stato di esecuzione.
art. 73 e art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norme sul traffico di sostanze stupefacenti: i reati contestati rientrano tra quelli che permettono l'uso di intercettazioni e possono fondare esigenze cautelari, compresa l'ipotesi associativa rilevata.
Rilevato dalla difesa in tema di trasparenza e cooperazione tecnica; la Corte non ha ritenuto che richiamasse un diverso esito rispetto ai principi già enunciati in materia di O.I.E. e rimedi nello Stato di esecuzione.
Massime di principio
- Le prove acquisite tramite Ordine Europeo di Indagine possono essere utilizzate in Italia senza che sia necessariamente allegato o depositato il provvedimento straniero autorizzativo, salvo che emerga una violazione di diritti fondamentali che renda la prova inutilizzabile.
- Le contestazioni relative alla legittimità della raccolta e decodifica delle prove nello Stato estero sono, di regola, di competenza dello Stato di esecuzione dell'O.I.E.; la difesa dovrebbe pertanto attivare i rimedi nello Stato estero e, in mancanza di risultati, allegare elementi specifici che dimostrino violazioni rilevanti per l'utilizzabilità in Italia.
- L'onere di allegazione e di prova circa violazioni che incidono sulla utilizzabilità della prova in Italia grava sulla parte che le deduce: mere deduzioni generiche non sono sufficienti per escludere la prova.
- In materia di misure cautelari per reati connotati da associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, per revocare o attenuare la misura è necessario indicare elementi idonei a dimostrare l'assenza di attualità delle esigenze cautelari; condanne pregresse e procedimenti pendenti possono giustificare la custodia cautelare.
- Giurisprudenza europea (Corte di giustizia e CEDU) riconosce l'esistenza di garanzie nello Stato di esecuzione: la tutela effettiva richiede che la difesa utilizzi i rimedi disponibili nello Stato che ha raccolto la prova.
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