Cassazione Penale, Ordinanza n. 20073/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La condanna per furto aggravato in abitazione, già confermata in appello salvo la sostituzione della pena con la detenzione domiciliare, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, riformando solo in parte la decisione di primo grado, aveva sostituito la pena detentiva con la detenzione domiciliare e confermato nel resto la condanna per furto aggravato in abitazione. L'unico motivo dedotto riguardava il preteso vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché non indicava in modo puntuale quali elementi della motivazione fossero censurati né consentiva di comprendere i rilievi specifici, risultando inoltre privo di correlazione con le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata. La ricorrente, secondo la Corte, non aveva neppure attaccato i passaggi argomentativi della decisione di merito sotto il profilo dell'illogicità motivazionale.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare gli elementi alla base della censura; la sua mancanza rende il motivo generico e quindi inammissibile.
Il ricorso per cassazione non può limitarsi a un dissenso generico sulla motivazione, ma deve confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823
Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando sono intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettano della necessaria correlazione con le ragioni del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico, autosufficiente e chiaramente correlato alla motivazione della sentenza impugnata; la mera contestazione generica della decisione non consente il sindacato di legittimità.
- Un vizio di motivazione non è dedotto validamente se il ricorrente non individua i passaggi argomentativi criticati e non spiega in che modo essi siano illogici o giuridicamente erronei.
- La mancanza di correlazione tra doglianza e ratio decidendi comporta l'inammissibilità del motivo anche quando la censura sia formulata in termini apparentemente riferiti alla motivazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, restano ferme le statuizioni di merito non specificamente caducate e sono dovuti spese processuali e somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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