Cassazione Penale, Ordinanza n. 03554/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Ha ritenuto infondate o comunque non meritevoli di accoglimento le doglianze sulla corretta applicazione dell'attenuante speciale e sulla motivazione della riduzione di pena, valorizzando la congruità della motivazione resa dalla Corte d'Appello.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Bari che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, riducendo la pena per il riconoscimento di un'attenuante speciale e delle attenuanti generiche, ma confermando la responsabilità per i reati contestati. In ricorso ha dedotto l'erronea applicazione dell'attenuante speciale e il difetto di motivazione sulla misura della riduzione di pena conseguente alle attenuanti. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente operato la riduzione sulla pena base prima di applicare le altre circostanze, e ha reputato adeguatamente motivata anche la quantificazione della diminuzione per l'attenuante speciale e per le attenuanti generiche, richiamando la gravità dei reati, la personalità dell'imputato, la pluralità delle condotte e le modalità dell'azione delittuosa, comprese le istruzioni date tramite colloqui in carcere per occultare quanto detenuto illecitamente al momento dell'arresto.
Norme richiamate
Richiamato nel testo come attenuante speciale applicata in appello; dalla sentenza emerge solo che la Corte territoriale ha ridotto la pena sulla base di tale attenuante, senza ulteriori specificazioni sulla sua disciplina.
Richiamato per il riconoscimento delle attenuanti generiche e per la riduzione di pena operata dalla Corte d'Appello, ritenuta adeguatamente motivata in relazione alla pluralità delle condotte e alle modalità complessive dell'azione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla misura della riduzione di pena per attenuanti è manifestamente infondata se la corte di merito ha correttamente distinto la riduzione sulla pena base dalle ulteriori circostanze e ha espresso una motivazione coerente con i parametri valutativi rilevanti.
- La determinazione della diminuzione per attenuanti speciali e attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la motivazione richiami elementi concreti quali gravità del fatto, personalità dell'imputato, pluralità delle condotte e modalità esecutive dell'azione delittuosa.
- L'uso strumentale di colloqui in carcere per impartire istruzioni sull'occultamento di beni illecitamente detenuti può essere valorizzato ai fini della valutazione della gravità complessiva del fatto e della personalità dell'agente in sede di commisurazione della pena.
- Quando il ricorso si risolve in doglianze generiche o manifestamente infondate sulla motivazione della pena, la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile con la conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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