Cassazione Penale, Ordinanza n. 11826/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per furto aggravato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Con l'unico motivo la difesa ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., violazione degli artt. 192 e 530 c.p.p., sostanzialmente censurando la valutazione degli elementi probatori e la tenuta della decisione assolutoria/condannatoria sotto il profilo della prova. La Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a contestare l'omessa o errata valutazione del materiale probatorio, operazione non consentita con tale motivo di ricorso. Ha inoltre rilevato la genericità del motivo, poiché non erano indicati in modo puntuale gli elementi posti a base della censura, nonostante la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua e logica.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere utilizzato per censurare la mera valutazione del materiale probatorio o la motivazione della sentenza; esso riguarda l'erronea applicazione della legge sostanziale.
La disposizione è richiamata come norma la cui violazione non può essere dedotta per contestare l'apprezzamento delle prove in sede di legittimità, se non nei limiti del controllo sulla corretta applicazione della legge.
È richiamato nel motivo di ricorso come parametro della censura sulla prova e sull'esito decisorio, ma la Corte non entra nel merito perché la doglianza è ritenuta inammissibile.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo deve essere specifico e indicare con precisione gli elementi di censura; la mancanza di tale specificità comporta inammissibilità per genericità.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito dedurre formalmente la violazione di legge per sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio o della motivazione della sentenza di merito.
- La censura ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. è ammissibile solo quando investe l'erronea applicazione della legge sostanziale, non quando mira a rimettere in discussione l'accertamento di fatto.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e puntuale: la mera affermazione di erroneità della decisione, senza indicare gli elementi concreti di dissenso, integra genericità e determina inammissibilità.
- Quando la motivazione della sentenza impugnata è congrua e logica, il ricorso che non confronti in modo argomentato le ragioni decisorie non consente il sindacato di legittimità ed è inammissibile.
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