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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22557/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce dall'espropriazione di una porzione di terreno adibito da tempo ad attività vivaistica e commerciale di fiori e piante. Il Comune aveva disposto prima l'occupazione d'urgenza e poi il decreto di esproprio, fissando un'indennità ritenuta dai proprietari incongrua. In opposizione alla stima i ricorrenti chiedevano una maggiore indennità, sostenendo che andassero riconosciute anche: a) l'indennità di occupazione e il pregiudizio al terreno residuo; b) una diversa e più elevata valutazione dell'area, non come mera pertinenza del fabbricato commerciale ma con valore intermedio tra agricolo ed edificatorio; c) il ristoro per il soprassuolo arboreo e i manufatti connessi all'attività vivaistica. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibili le domande nuove su occupazione e deprezzamento residuo, aveva escluso l'indennità di occupazione perché l'area non era stata di fatto occupata e i lavori non erano iniziati, aveva confermato la stima dell'area come pertinenza del fabbricato commerciale con coefficiente del 5%, e aveva negato ogni indennizzo per le piante rimosse dai ricorrenti, ritenendo che la loro rimozione spontanea escludesse il relativo ristoro. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: violazione dell'art. 112 c.p.c. per la declaratoria di novità/inammissibilità delle domande di occupazione e danno al residuo; violazione dell'art. 22-bis, comma 5, d.P.R. 327/2001 per il diniego dell'indennità di occupazione; violazione dell'art. 33 d.P.R. 327/2001 per la stima dell'area; violazione degli artt. 32 d.P.R. 327/2001 e 42, terzo comma, Cost. per il mancato riconoscimento del valore indennizzabile del soprassuolo vivaistico.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo, e ha accolto il quarto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, nelle espropriazioni di terreni destinati ad attività vivaistica, il ristoro per il soprassuolo non comprende il valore intrinseco delle piante quando esse siano state rimosse e ricollocate altrove, ma deve coprire le perdite e gli oneri di spostamento delle essenze arboree, cioè il costo del cd. 'scomodo', se provato e riferito all'area effettivamente espropriata.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È stato richiamato solo come norma invocata nel motivo; la Corte ha ritenuto che la vera doglianza attenesse alla dedotta novità/inammissibilità delle domande, e ha confermato la declaratoria di inammissibilità per tardiva formulazione.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorrente deve rispettare il canone di specificità del ricorso, riproducendo e individuando compiutamente gli atti e le deduzioni rilevanti; la mera riproduzione di frammenti non consente il controllo della censura.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    Le preclusioni processuali rispondono anche all'esigenza costituzionale di ragionevole durata del processo e sono sottratte alla disponibilità delle parti.

  • art. 22-bis, comma 5, d.P.R. n. 327/2001

    Richiamato nel motivo; la censura è stata dichiarata inammissibile perché indirizzata contro una ratio decidendi ulteriore e contro un apprezzamento di fatto.

  • art. 33 d.P.R. n. 327/2001

    Richiamato nel motivo; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura perché meramente assertiva e priva di adeguato confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 32 d.P.R. n. 327/2001

    La Corte ha ricondotto alla norma la tutela indennitaria del soprassuolo, precisando che, in caso di rimozione delle piante, il ristoro riguarda i costi e le perdite connessi allo spostamento, non il valore intrinseco delle piante stesse.

  • art. 42, terzo comma, Cost.

    Richiamato come parametro del giusto indennizzo in materia espropriativa; la Corte ha riconosciuto tutela al pregiudizio economico derivante dallo spostamento del soprassuolo vivaistico.

Massime di principio

  • Nell'opposizione alla stima delle indennità espropriative, ogni voce domandata deve essere specificamente dedotta fin dall'atto introduttivo; domande formulate solo in sede di precisazione delle conclusioni sono nuove e inammissibili.
  • Le preclusioni processuali sono rilevabili d'ufficio e non possono essere superate per effetto dell'atteggiamento processuale delle parti o di un'eventuale mancata contestazione della controparte.
  • La domanda di indennità di occupazione ha autonomia rispetto alle altre pretese derivanti dall'espropriazione e non può ritenersi implicitamente compresa in richieste generiche di pagamento o di risarcimento di tutti i danni.
  • Il ricorso per cassazione che denunci violazione di legge deve indicare in modo specifico la norma asseritamente violata, il contenuto precettivo rilevante e il punto della motivazione che si assume contrastante; censure meramente assertive o di merito sono inammissibili.
  • In materia di espropriazione di terreni utilizzati per attività vivaistica, il soprassuolo arboreo non rileva per il suo valore intrinseco se le piante sono state rimosse e trasferite, ma solo per i costi e le perdite direttamente conseguenti allo spostamento, ove provati e riferiti all'area espropriata.
  • L'indennità di occupazione presuppone un'effettiva compressione del godimento del bene; il verbale di immissione in possesso può costituire indizio, ma il giudice di merito può escludere il pregiudizio se dagli atti risulta che l'occupazione materiale non si è realizzata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareEspropriazione forzata
RamiProcesso civileImmobiliareEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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