Cassazione Penale, Ordinanza n. 31068/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto la pena a mesi otto e giorni dieci di arresto per la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e ha sostenuto che l'allontanamento dalla propria abitazione per trascorrere la notte presso la madre, situata a breve distanza e nello stesso comune, non integrerebbe il reato perché la nozione di dimora dovrebbe coincidere con il comune di residenza e non con la singola abitazione. Con il secondo motivo ha censurato l'insufficienza della motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, assumendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato gli elementi favorevoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché l'obbligo di preventivo avviso alla autorità di pubblica sicurezza, previsto per il soggetto sottoposto a sorveglianza speciale, non riguarda solo il trasferimento della dimora in altro comune o nello stesso comune, ma anche il temporaneo allontanamento dalla dimora stessa; la distanza modesta o il fatto che la destinazione sia nel medesimo territorio comunale non escludono la violazione. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché generico e non confrontato con la motivazione della Corte di appello, che aveva fondato il diniego delle attenuanti generiche sui numerosi e gravi precedenti penali e sull'assenza di elementi positivi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
Disposizione che punisce la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale; la condotta di temporaneo allontanamento dalla dimora senza preavviso vi rientra.
art. 9, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Norma richiamata come paradigma incriminatore originario dell'obbligo di preventivo preavviso alla locale autorità di pubblica sicurezza in caso di spostamento o allontanamento della dimora.
art. 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Richiamato per la finalità delle prescrizioni di sorveglianza speciale, che è assicurare l'effettività del controllo di prevenzione.
Massime di principio
- In materia di sorveglianza speciale, l'obbligo di preventivo preavviso all'autorità di pubblica sicurezza non si limita al trasferimento stabile della dimora, ma comprende anche il temporaneo allontanamento dall'abitazione abitualmente occupata.
- Ai fini della configurabilità della violazione degli obblighi di sorveglianza speciale, non assume rilievo decisivo la breve distanza del luogo di destinazione né il fatto che esso sia situato nello stesso comune della dimora.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizzi elementi negativi decisivi, quali i precedenti penali e l'assenza di elementi positivi, senza dover confutare singolarmente ogni deduzione difensiva.
- In sede di legittimità, le censure meramente generiche o non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata sono inammissibili.
- La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se non presenta manifesta illogicità.
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