Ordinanza n. 172/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - della nota del Comune di Tarsia n. 0000750 del 15.1.2026 avente ad “Oggetto: Parco eolico Tarsia Ovest – criticità sopravvenute e non valutate. Riscontro del tavolo tecnico del 15/01/2026”; - della nota del Comune di Tarsia n. 0001537 del 23.1.2026 avente ad “Oggetto: Richiesta documentazione monitoraggio avifaunistico, approfondimenti localizzativi e sopralluogo tecnico – Parco eolico Tarsia Ovest”, nonché di ogni altro provvedimento, atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e connesso anche non cognito alla ricorrente, e tra questi, in particolare: - della presupposta nota del Comune di Tarsia n. 0000326 del 9.1.2026 avente ad “Oggetto: Richiesta Convocazione urgente tavolo tecnico – Parco eolico Tarsia Ovest – criticità sopravvenute e non valutate”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Note del Comune di Tarsia relative a criticità sopravvenute del parco eolico, richiesta di documentazione sul monitoraggio avifaunistico, approfondimenti localizzativi e sopralluogo tecnico, nonché richiesta di convocazione di un tavolo tecnico
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, tre note del Comune di Tarsia concernenti il parco eolico Tarsia Ovest. Gli atti comunali richiamavano criticità sopravvenute e non valutate, richiedevano documentazione sul monitoraggio avifaunistico, approfondimenti localizzativi e un sopralluogo tecnico, e sollecitavano la convocazione urgente di un tavolo tecnico. Dal testo emerge, in termini cautelari, una censura riferita alla possibile incompetenza del Comune nell’adozione degli atti impugnati. Il giudice ha precisato che resta impregiudicata, nel merito, anche la questione relativa alla natura effettivamente lesiva o meno dei provvedimenti.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli atti impugnati. Con la sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris perché le note sembrano non rientrare nella competenza del Comune resistente. La valutazione è stata formulata senza pregiudicare l’esame di merito né la qualificazione degli atti come lesivi. La discussione del ricorso nel merito è stata fissata all’8 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris in ragione della probabile incompetenza comunale.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere gli atti impugnati quando, nei limiti della sommaria cognizione e senza anticipare il giudizio di merito, emerga che essi sembrano adottati da un’amministrazione priva di competenza.
- La valutazione cautelare sulla possibile incompetenza dell’autorità emanante può fondare la sospensione dell’atto anche quando resti da accertare nel merito la natura lesiva degli atti impugnati.
- L’accoglimento della domanda cautelare non pregiudica le successive valutazioni di merito sulla legittimità dell’atto e sulla sua effettiva attitudine lesiva.
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