Cassazione Penale, Ordinanza n. 18688/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale. Con l'unico motivo deduceva vizi della motivazione, lamentando una contraddittorietà interna: da un lato, la decisione aveva rigettato la richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'esame di testi di polizia giudiziaria sul contenuto di una segnalazione confidenziale relativa alla detenzione di un'arma; dall'altro, aveva poi ritenuto inutilizzabili le notizie provenienti da fonte confidenziale, precludendo alla difesa l'approfondimento sui tempi e sulle modalità con cui l'imputato sarebbe entrato in possesso dell'arma. La difesa sosteneva dunque che la mancata conoscenza dell'identità della fonte anonima e del contenuto della segnalazione avesse compromesso il diritto di difesa e la tenuta del ragionamento probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la doglianza sulla fonte confidenziale non investiva un punto decisivo della sentenza, perché la condanna si fondava sul rinvenimento dell'arma addosso all'imputato e sulla ritenuta inverosimiglianza della sua versione difensiva. Ha inoltre osservato che la stessa Corte d'Appello aveva già affermato l'inutilizzabilità della notizia confidenziale, sicché la censura risultava reiterativa e non confrontata con la motivazione impugnata. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La decisione richiama in via generale il controllo della Corte di cassazione sulla tenuta logico-giuridica della motivazione impugnata e l'inammissibilità del ricorso che non si confronti con essa; tuttavia il testo fornito non indica espressamente questa norma, quindi non viene inserita.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. 2, n. 17281 dell'8/1/2019, Rv. 276916 - 01
Viene citata come precedente a sostegno del principio secondo cui sono inammissibili le censure palesemente contrastate dagli atti processuali.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato e riproponga censure già disattese o incompatibili con gli atti processuali.
- Una doglianza è priva di decisività quando investe un profilo estraneo al nucleo argomentativo della condanna, se la responsabilità è sorretta da autonomi elementi probatori non incisi dalla questione dedotta.
- La ritenuta inutilizzabilità di una notizia confidenziale esclude che la mancata conoscenza della fonte anonima, di per sé, possa inficiare il ragionamento probatorio fondato su diversi elementi di prova.
- La reiterazione in cassazione di questioni già espressamente valutate e respinte nel giudizio di merito integra una censura vana e, se non correlata alla ratio decidendi, conduce all'inammissibilità del ricorso.
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