Cassazione Penale, Sentenza n. 9107/2023 del 03/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che dichiarava inammissibile per tardività, e comunque manifestamente infondata, la sua dichiarazione di ricusazione del magistrato chiamato a giudicarlo con rito abbreviato. I motivi di ricorso in Cassazione erano: (1) tempestività: la dichiarazione sarebbe stata tempestiva perché il termine di 3 giorni ex art. 38, comma 2, cod. proc. pen. decorrente dall'ordinanza del G.i.p. del 27/10/2022 sarebbe scaduto il 30/10/2022 (domenica) e quindi prorogato ex lege al 31/10/2022 ai sensi dell'art. 172, comma 3; (2) merito della ricusazione: il G.i.p., nella decisione sulle misure cautelari, avrebbe anticipato un giudizio di merito sui gravi indizi di colpevolezza (in particolare riferimenti al "spessore criminale" del Vitale e al rischio di favorire organizzazioni dedite allo spaccio), eccedendo il devolutum e compiendo valutazioni pregiudicanti che renderebbero il giudice incompatibile.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il termine di 3 giorni era scaduto il 31/10/2022 in quanto il 30/10/2022 era domenica e quindi la dichiarazione è stata tempestiva per effetto della proroga ex art. 172, comma 3, cod. proc. pen. Tuttavia il secondo motivo, di carattere decisivo, è stato rigettato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale secondo cui la ricusazione per "attività pregiudicante" richiede che il giudice abbia formulato valutazioni di contenuto sul medesimo oggetto della futura decisione, in una diversa fase del procedimento. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto che il G.i.p. si era limitato a valutare l'adeguatezza della misura cautelare e il rischio di reiterazione e non aveva espresso un vero e proprio giudizio sul merito dei gravi indizi di colpevolezza; pertanto non sussisteva incompatibilità endoprocessuale. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato in via definitiva e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Termine di 3 giorni per proporre la ricusazione decorrente dall'insorgenza o conoscenza della causa; il termine è perentorio ma soggetto alle regole generali di computo dei termini processuali
Proroga ex lege dei termini processuali quando la scadenza naturale ricade in giorno festivo (o domenica), con conseguente posticipo al primo giorno successivo non festivo
Norma richiamata nel ricorso come disciplina della richiesta cautelare (adeguatezza della misura), utile a distinguere le decisioni concernenti la misura cautelare dalle valutazioni sul merito della colpevolezza
Giurisprudenza costituzionale
sentenze Corte Cost. nn. 16 del 2022, 153 del 2012, 131 del 1996
Principi consolidati sulla incompatibilità del giudice per "attività pregiudicante": occorre che vi sia una valutazione preesistente sulla medesima res iudicanda, che sia valutativa e di contenuto (non meramente formale o procedurale) e posta in una diversa fase del procedimento; la mera conoscenza di atti o valutazioni preliminari non determina automaticamente incompatibilità
Massime di principio
- Il termine breve per proporre la ricusazione (3 giorni) si computa secondo le regole generali: se l'ultimo giorno cade in giornata festiva o domenica, opera la proroga ex lege al primo giorno non festivo (art. 172 c.p.p.).
- Per ottenere la ricusazione per "attività pregiudicante" non basta dimostrare che il giudice ha formulato osservazioni o ha citato elementi investigativi: è necessario provare che il giudice abbia già espresso valutazioni di merito, sostanziali e decisorie, sulla stessa res iudicanda, in una fase procedimentale diversa rispetto al giudizio di merito.
- Le valutazioni compiute dal giudice nell'ambito di provvedimenti cautelari (es. adeguatezza della misura, rischio di reiterazione) possono legittimamente contenere accenni alla gravità dei fatti o al profilo di pericolosità; ciò non implica automaticamente che sia stato anticipato un giudizio di colpevolezza tale da giustificare la ricusazione.
- La Corte di legittimità esamina la sostanza del provvedimento impugnato più che la lettera: un'apparente frase "pregiudicante" non determina incompatibilità se, da un'analisi complessiva, risulta che il giudice è rimasto nei limiti del devolutum.
- Anche se un motivo di ricorso può essere accolto (es. sulla tempestività), un altro motivo decisivo e respinto può comportare il rigetto complessivo del ricorso; è quindi importante valutare quale motivo abbia efficacia decisiva sull'esito.
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