Cassazione Penale, Sentenza n. 29368/2022 del 25/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Taranto per il furto del portafogli sottratto nella sagrestia della Parrocchia San Pasquale (contenente euro 65,00, n.2 carte bancomat, n.1 carta postepay e documenti vari). La Corte d'appello di Lecce - sez. dist. Taranto confermò la condanna (1 anno di reclusione e 350 euro di multa) ritenendo sussistente la recidiva specifica, reiterata e infra-quinquennale. In cassazione il difensore ha impugnato per (i) mancanza/insufficienza di motivazione sulla configurazione della recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen. e (ii) travisamento della prova e carenza di motivazione nel rigetto della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n.4 cod. pen.; è stata inoltre riproposta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 ultimo comma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze riproponessero in sostanza i motivi già valutati e respinti in appello senza confutare criticamente la motivazione del giudice di merito. Ha confermato la correttezza della valutazione della recidiva, basata su numerosi precedenti per furto e rapina, ravvicinati nel tempo e indicativi di una perdurante inclinazione al reato, idonea a giustificare l'aumento di pena. Ha altresì confermato il rigetto della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4, perché il furto comprendeva carte bancarie e documenti la cui sottrazione comporta effetti pregiudizievoli non compatibili con 'speciale tenuità'. Conseguentemente la sentenza di condanna di merito resta integra; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata per il reato di furto contestato; la sentenza conferma la condanna per la sottrazione del portafogli e del relativo contenuto.
Prevede la recidiva qualificata che può determinare un aumento di pena; la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione della recidiva dopo adeguata motivazione circa la maggiore capacità a delinquere dell'imputato.
Circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; la Corte ha escluso il riconoscimento perché il furto comprendeva carte bancarie/documenti che comportano pregiudizi ulteriori e non un danno economico meramente insignificante.
art. 69 cod. pen., ultimo comma
Prevede limiti al bilanciamento tra attenuanti e recidiva; la questione di legittimità costituzionale proposta è stata ritenuta irrilevante alla luce della congruità della motivazione del giudice di merito.
Criteri di determinazione della pena; richiamato come riferimento per valutare il rapporto tra fatti e precedenti ai fini della recidiva e dell'aumento di pena.
Corte Costituzionale, sent. n. 185/2015
Richiamata per precisare che l'aumento di pena per recidiva non può fondarsi su una presunzione di pericolosità ma richiede un accertamento concreto della significatività del nuovo episodio delittuoso.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata rispetto all'obbligo di pagamento alla Cassa delle ammende, confermando la condanna pecuniaria accessoria in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La recidiva qualificata (art. 99, comma 4) richiede una motivazione concreta sul fatto che i precedenti e il nuovo episodio rivelino una maggiore capacità a delinquere; non è sufficiente un mero elenco di precedenti senza spiegare il nesso di pericolosità.
- Il giudice di merito ha discrezionalità nell'applicare la recidiva ma deve valutare in concreto il rapporto tra i precedenti e il nuovo reato, considerando numero, varietà e ravvicinamento temporale delle condotte.
- La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n.4) richiede che il pregiudizio sia lievissimo sia nel valore economico che negli effetti; la presenza di carte bancarie, documenti o elementi che comportano ulteriori oneri o rischi per la vittima normalmente esclude l'attenuante.
- La Corte di Cassazione non ammette la riproposizione in cassazione di motivi già decisamente esaminati e respinti in appello se il ricorrente non confuta specificamente la motivazione del giudice di merito.
- La valutazione sulla prevalenza tra attenuanti e recidiva è rimessa ai limiti normativi; questioni astratte di legittimità costituzionale possono essere ritenute non decisive quando la motivazione applicativa del giudice risulta congrua.
- In casi di furto contenente documenti o carte di pagamento, la concreta valutazione del danno deve tener conto non solo del valore monetario immediato ma anche dei conseguenti effetti pratici e procedurali per la persona offesa (duplicazione documenti, blocco carte, rischio di frode).
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