Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 03677/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna per furto aggravato. Con un unico motivo ha dedotto vizi di motivazione: da un lato ha censurato la valutazione dell'eccessività della pena, sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente apprezzato le dichiarazioni confessorie rese dall'imputata ai fini del trattamento sanzionatorio; dall'altro ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La ricorrente ha quindi chiesto una revisione della motivazione sulla pena e sul diniego delle attenuanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla pena perché il vizio ex art. 606, lett. e), c.p.p. riguarda solo il contrasto logico della motivazione con massime di esperienza o con le altre affermazioni del provvedimento, mentre non consente una nuova verifica del merito o delle acquisizioni processuali, salvo specifica deduzione di travisamento della prova, qui non proposta. Ha inoltre considerato non consentita in sede di legittimità la censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, poiché si risolve in doglianze di fatto; in ogni caso ha rilevato che la motivazione di merito era immune da evidenti illogicità e che, nel diniego delle attenuanti, il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma solo quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione deducibile in cassazione riguarda il solo difetto logico dell'apparato argomentativo e non consente una rivalutazione del merito o delle prove, salvo che sia dedotto ritualmente un travisamento della prova.

  • Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074

    La Corte richiama il principio secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione si limita a verificare l'esistenza di un apparato logico-argomentativo, senza poter controllare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali se non in presenza di travisamento della prova.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti dell'art. 606, lett. e), c.p.p., ossia quando il percorso argomentativo della decisione presenti un effettivo difetto logico o un contrasto interno con massime di esperienza o altre affermazioni della sentenza.
  • La Corte di cassazione non può rivalutare il merito né confrontare direttamente la motivazione con le prove acquisite, salvo che sia specificamente dedotto un travisamento della prova.
  • La doglianza che investe la ponderazione delle dichiarazioni dell'imputato ai fini del trattamento sanzionatorio è inammissibile se mira, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del fatto o della prova.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario prendere in esame ogni elemento favorevole o sfavorevole allegato dalle parti.
  • Censure che si risolvano in mere questioni di fatto non sono proponibili in sede di legittimità e possono condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.