Cassazione Civile, Ordinanza n. 15689/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento sostenendo che il titolo posto a base della riscossione fosse venuto meno perché l'atto impositivo, originariamente emesso nei confronti di un condebitore solidale, era stato annullato nel relativo giudizio. Il ricorso era stato accolto in primo grado. In appello, la sentenza risultava internamente contraddittoria: nella motivazione si affermava l'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo e la necessità di riformare la decisione di primo grado, ma nel dispositivo si leggeva il rigetto dell'appello. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione; successivamente ha depositato memoria dando atto della correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata e della sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso.
La decisione
La Corte ha rilevato che la correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata ha fatto venir meno l'interesse dell'Agenzia a ottenere una decisione sul ricorso. Poiché l'interesse ad agire e a impugnare deve permanere sino al momento della decisione, la sopravvenuta carenza di interesse rende il ricorso inammissibile. La Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha disposto nulla per le spese, perché la controparte non si è costituita. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, poiché la causa di inammissibilità è sopravvenuta e l'amministrazione ricorrente è difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con prenotazione a debito del contributo.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando la declaratoria di inammissibilità è sopravvenuta e la parte ricorrente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo.
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione; la sua sopravvenuta carenza determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La correzione dell'errore materiale del provvedimento impugnato può eliminare l'interesse alla prosecuzione del giudizio di legittimità, rendendo il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando l'inammissibilità del ricorso deriva da una causa sopravvenuta e il ricorrente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato con prenotazione a debito.
Come è indicizzato
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