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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39757/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Lecce che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere dal 06/06/2016 al 17/11/2017; la ricorrente deduceva erronea applicazione dell'art. 666, comma 2, c.p.p. e sosteneva che non sussisterebbe un precedente giudicato che precluda la nuova domanda, in quanto la tempestività della domanda precedente sarebbe stata valutata alla luce di sospensioni dovute al COVID e di valutazioni di incompetenza, mentre nella seconda istanza la difesa aveva ritenuto che il termine biennale non fosse ancora spirato perché l'impugnazione dei coimputati impedirebbe l'irrevocabilità della sentenza fino all'ultimo provvedimento irrevocabile (ultimato il 25/02/2023). In sostanza, la difesa sosteneva che la decorrenza del termine biennale per proporre la domanda di riparazione dovesse essere valutata considerando l'irrevocabilità delle decisioni anche degli altri coimputati e che le sospensioni e precedenti valutazioni processuali giustificassero la tempestività.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione fosse già stata definitivamente decisa dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8303 del 13/02/2024 che aveva confermato l'inammissibilità per tardività della domanda di riparazione (termine biennale ex art. 315, comma 1, c.p.p.). La Corte ha sottolineato che, in processi con più coimputati, il richiedente deve allegare puntualmente nella domanda ex art. 314 c.p.p. le ragioni per cui le decisioni relative ai coimputati possano incidere sulla sua posizione; nel caso concreto tale allegazione era ritenuta mancante nel procedimento decisivo. Inoltre la Corte ha affermato che l'ordinanza di inammissibilità precedente aveva contenuto decisorio definitivo e pertanto produceva effetti di giudicato (richiamando il principio di ne bis in idem anche rispetto ad ordinanze con contenuto decisorio assimilabile a sentenza). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; non è stata disposta liquidazione delle spese del Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 666 c.p.p.

    Il ricorso denunciava la violazione di tale norma (comma 2) ma la Corte ha ritenuto la questione assorbita dall'esistenza di precedente decisione definitiva; non si entra nel merito della presunta errata applicazione per inammissibilità del ricorso.

  • art. 315, comma 1, c.p.p.

    Norma che fissa il termine biennale per proporre la domanda di riparazione per ingiusta detenzione dalla irrevocabilità della sentenza favorevole; la Corte ha confermato che la domanda proposta oltre tale termine è inammissibile.

  • art. 314 c.p.p.

    Regola l'istanza di riparazione: la Corte ha sottolineato l'onere di allegazione del richiedente, che deve indicare puntualmente perché le decisioni sui coimputati possano incidere sulla propria situazione prima di sospendere la decorrenza del termine biennale.

  • art. 649 c.p.p.

    Richiamato nella giurisprudenza per il principio del ne bis in idem: il divieto di nuovo giudizio opera anche quando il precedente giudizio si è concluso con ordinanza, se questa ha contenuto decisorio definitivo assimilabile alla sentenza.

  • Sentenza Corte di Cassazione n. 8303 del 13/02/2024

    Decisione precedente che ha confermato l'inammissibilità della domanda per tardività e ha precisato che, nei processi plurimi, il richiedente deve allegare in modo specifico gli elementi emersi nei processi contro i coimputati idonei a incidere sulla sua colpa.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata con riferimento al principio che la parte non va punita con una sanzione pecuniaria aggravata se non ha agito in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui la Corte ha comunque comminato una somma equitativa (euro 3.000) alla Cassa delle ammende ritenendo assente colpa grave.

Massime di principio

  • La domanda di riparazione per ingiusta detenzione deve essere proposta entro il termine biennale decorrente dall'irrevocabilità della sentenza favorevole; per casi con più coimputati il richiedente deve specificare se e perché l'irrevocabilità degli atti relativi agli altri coimputati incide sulla propria posizione.
  • Nei procedimenti plurimi il giudice di merito può considerare la decorrenza del termine biennale rispetto all'irrevocabilità delle situazioni degli altri coimputati solo se il richiedente allega puntualmente e documenta gli elementi per cui tali decisioni possono influire sulla sua colpa; l'assenza di tale allegazione determina inammissibilità per tardività.
  • Un'ordinanza di inammissibilità con contenuto decisorio definitivo può produrre effetto di giudicato e impedire un nuovo esame della stessa questione (applicazione pratica del principio ne bis in idem anche alle ordinanze dotate di decisorietà definitiva).
  • Le eccezioni procedurali relative a sospensioni dei termini (es. per COVID) o a questioni di competenza devono essere chiaramente dedotte e documentate nel primo procedimento; non possono essere presentate in contrasto con quanto già valutato e definitivamente deciso senza prima aver impugnato il provvedimento decisorio adottando i rimedi previsti.
  • Chi propone un nuovo gravame dopo una decisione definitiva rischia l'inammissibilità e l'addebito delle spese e, se del caso, di una somma alla Cassa delle ammende; l'Avvocatura dello Stato può non ottenere la liquidazione delle proprie spese se la sua attività difensiva non si è concretamente confrontata con i motivi del ricorso.

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