Cassazione Penale, Ordinanza n. 03319/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per furto in abitazione è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione. Il ricorso era affidato a un unico motivo: dedotto vizio di motivazione con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti. La censura è stata ritenuta riproduttiva di doglianze già esaminate nei gradi di merito e, soprattutto, generica per difetto di specificità, poiché non instaurava una reale correlazione critica con le ragioni poste a base della decisione impugnata. La Corte ha inoltre osservato che la motivazione di merito aveva già indicato in modo esaustivo le ragioni del mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, con particolare riguardo alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, rispetto alla quale il giudizio di prevalenza risultava comunque precluso dall'art. 69, comma 4, cod. pen.
Norme richiamate
La norma è richiamata per affermare che, in presenza di recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, il giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti è inibito.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza incentrata sul vizio di motivazione è generica quando non evidenzia una effettiva correlazione tra le ragioni della decisione e le critiche formulate dal ricorrente.
- In tema di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, la presenza di recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale può precludere il giudizio di prevalenza delle attenuanti, secondo il disposto dell'art. 69, comma 4, cod. pen.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, restano ferme le statuizioni di merito e il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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