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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25258/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania dell'11/12/2024. Dal testo emerge che i motivi investivano, in primo luogo, la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio, con contestazione dell'idoneità dell'opposizione all'attività di ufficio e della sussistenza del dolo, cioè profili di merito ritenuti già correttamente esaminati dai giudici di appello. In secondo luogo, sono stati dedotti motivi sul trattamento sanzionatorio, sul diniego delle attenuanti generiche e sul mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte tali doglianze fossero manifestamente infondate o comunque inammissibili perché dirette a sollecitare una nuova valutazione del compendio istruttorio, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle prove attingevano profili riservati al giudice di merito, e che la Corte di appello aveva motivato in modo congruo e logico, in linea con il Tribunale, sia sull'idoneità dell'opposizione all'attività di ufficio sia sul dolo. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondati i motivi sul trattamento sanzionatorio, sulle attenuanti generiche e sulla sospensione condizionale, poiché anch'essi tendevano a una diversa lettura delle risultanze istruttorie. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del fatto, delle prove o della credibilità del compendio istruttorio, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logici.
  • La Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito quando la decisione di appello sia coerente con il primo giudice e si fondi su massime di esperienza ragionevoli e su una motivazione non manifestamente illogica.
  • Le doglianze relative al trattamento sanzionatorio, al diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena sono inammissibili in cassazione se risolvono una richiesta di rivalutazione del merito e non evidenziano un vero vizio di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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