Cassazione Civile, Ordinanza n. 24516/2023 del 11/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un contratto di noleggio stipulato tra una società e un ente regionale. In primo grado, il Tribunale aveva revocato un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società, ritenendo nullo il contratto per contrarietà a norma imperativa; contro tale decisione pendeva appello. Nelle more, la società aveva introdotto un autonomo giudizio chiedendo, in via principale, l'accertamento negativo del diritto dell'ente a ripetere le somme già versate; in subordine, la condanna per ingiustificato arricchimento e, ulteriormente in via gradata, la compensazione delle reciproche posizioni di dare e avere. Il Tribunale aveva sospeso questo secondo giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. fino alla definizione dell'appello sul primo giudizio. L'ente ha impugnato l'ordinanza con unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c., insussistenza del rapporto di pregiudizialità necessaria, e richiamando anche l'art. 111 Cost. e l'art. 6 CEDU. La resistente ha eccepito, tra l'altro, il venire contra factum proprium e l'inammissibilità del ricorso per difetti ex art. 366 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari della resistente: non vi era preclusione per acquiescenza o comportamento contraddittorio, perché l'istanza di sospensione era stata proposta dalla controparte e l'ente era comunque soccombente sul punto; inoltre non sussisteva l'inammissibilità ex art. 366 c.p.c. per difetto di specifica indicazione degli allegati. Nel merito, la Corte ha stabilito che, quando il giudizio pregiudicante è definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non è obbligatoria; può eventualmente operare la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., ma solo con adeguata motivazione sulle ragioni di opportunità e sulla concreta controvertibilità della decisione pregiudicante. Poiché il Tribunale aveva disposto la sospensione richiamando espressamente l'art. 295 c.p.c. e senza la motivazione richiesta per l'art. 337, comma 2, c.p.c., l'ordinanza è stata dichiarata illegittima. La Corte ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, rimettendo le spese al merito.
Norme richiamate
La sospensione necessaria non è applicabile quando il giudizio pregiudicante è già definito con sentenza non passata in giudicato; in tale ipotesi il provvedimento fondato su questa norma è illegittimo.
Può consentire una sospensione facoltativa del giudizio, ma solo se il giudice motiva sulle ragioni di opportunità e sulla concreta possibilità di riforma della decisione invocata.
Trova applicazione nell'eventualità di conflitto tra giudicati nel meccanismo collegato alla sospensione facoltativa.
È richiamato nel quadro della sospensione necessaria per evidenziare la possibilità di istanza di prosecuzione quando la sospensione è illegittimamente disposta.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità per difetto di specifica produzione degli allegati è stata esclusa poiché gli stessi erano indicati nel ricorso man mano che venivano richiamati.
Il regolamento di competenza è il mezzo di impugnazione dell'ordinanza di sospensione facoltativa resa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di illegittimità della sospensione del processo.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura relativa alla durata e al giusto processo.
Massime di principio
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone un rapporto di pregiudizialità tecnica in senso stretto e non può essere disposta quando il giudizio pregiudicante sia già stato deciso con sentenza non ancora passata in giudicato.
- Quando il giudizio pregiudicante è definito ma non irrevocabile, il giudice può al più valutare una sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., che richiede una motivazione espressa sulle ragioni di opportunità e sulla concreta controvertibilità della sentenza invocata.
- Un provvedimento di sospensione che richiami l'art. 295 c.p.c. in un caso in cui la norma non è applicabile è illegittimo; la Corte di cassazione ne verifica la correttezza giuridica anche in sede di regolamento di competenza.
- L'eccezione di acquiescenza o di venire contra factum proprium non può essere accolta se la parte che impugna era comunque soccombente sul provvedimento e l'istanza di sospensione proveniva dalla controparte.
- In sede di regolamento di competenza, la mancata collocazione formale degli allegati in una sezione sacramentale del ricorso non comporta di per sé inammissibilità, se essi sono comunque specificamente indicati nel corpo dell'atto.
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