Cassazione Penale, Ordinanza n. 27766/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli, pronunciata in sede di giudizio di rinvio, che aveva rideterminato la pena in anni uno di reclusione ed euro 400 di multa, con sospensione condizionale subordinata al pagamento della provvisionale, confermando nel resto la decisione impugnata. Nel ricorso per cassazione veniva dedotta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di dosimetria della pena. La Corte di cassazione rileva tuttavia che il ricorso si limita a riproporre in modo generico le medesime argomentazioni di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di rinvio, che aveva valorizzato la particolare scaltrezza, la pervicacia dell'imputata e il suo atteggiamento ondivago, arrivato a negare circostanze documentalmente comprovate. Non essendo state articolate censure specifiche contro tali passaggi motivazionali, il ricorso è stato ritenuto al di fuori dei confini del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la sentenza di rinvio della Corte di appello di Napoli, che aveva rideterminato la pena in anni uno di reclusione ed euro 400 di multa con sospensione condizionale subordinata al pagamento della provvisionale.
Norme richiamate
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
la motivazione deve essere confrontata nella sua specifica ratio; censure generiche o non confrontate con gli snodi argomentativi della decisione non sono ammissibili in cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è sufficiente riproporre in modo generico doglianze di merito già disattese dal giudice di appello o di rinvio: il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sulla dosimetria della pena è inammissibile quando non evidenzi specifici vizi logici o giuridici della motivazione e si risolva in una mera contrapposizione valutativa.
- Quando la motivazione di merito espone criteri concreti e non illogici per la quantificazione della pena, la loro contestazione richiede deduzioni specifiche; in difetto, il ricorso è manifestamente infondato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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