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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13461/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché proposto contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. fuori dai casi consentiti. Ha quindi applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. previste per l'inammissibilità del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso una sentenza della Corte di appello resa a norma dell'art. 599-bis c.p.p., cioè all'esito di concordato in appello. Dalla motivazione emerge che le censure prospettate riguardavano la pretesa carenza di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto e sull'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che, nel giudizio di legittimità contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello, sono ammissibili soltanto i motivi relativi alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, ovvero all'eventuale applicazione di una pena illegale. Le doglianze proposte sono state ritenute estranee a tali limiti.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza resa a seguito di concordato in appello è ricorribile per cassazione solo entro limiti molto ristretti, concernenti la volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero, la difformità della decisione rispetto all'accordo o l'applicazione di una pena illegale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso è stata dichiarata de plano.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze previste dalla norma.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure attinenti alla validità del consenso al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice o alla legalità della pena irrogata.
  • Non sono deducibili con ricorso per cassazione, contro una sentenza di concordato in appello, contestazioni sulla motivazione relative alla qualificazione giuridica del fatto o alla misura delle attenuanti, quando tali profili non rientrino nei limiti specifici di impugnazione consentiti.
  • Quando il ricorso contro una sentenza di concordato in appello è proposto fuori dai casi consentiti, la Corte può dichiararne l'inammissibilità de plano.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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