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Ordinanza

Ordinanza n. 3153/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 1012/2024 pubbl. il 23/05/2024 RG n. 1718/2023 passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202511826

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1012/2024, passata in giudicato

Esito

RINVIO AL PRIMO GIUDICE

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Frosinone. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato che, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., quando l'ottemperanza riguarda una sentenza del giudice ordinario, il ricorso deve essere proposto davanti al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. Poiché la sentenza da eseguire è stata emessa dal Tribunale di Frosinone, la controversia rientra nella competenza territoriale della sezione staccata di Latina del TAR Lazio, ai sensi anche dell'art. 47 c.p.a.

La decisione

Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza e ha rimesso l'affare alla sezione staccata di Latina del TAR Lazio, competente per il giudizio di ottemperanza relativo alla sentenza del Tribunale di Frosinone. Ha precisato che il giudizio potrà essere riassunto davanti alla sede competente nel rispetto dei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a.; alla sezione staccata di Latina spettano ogni ulteriore valutazione, comprese quelle relative alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza

    Per l'ottemperanza alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha pronunciato la decisione da eseguire.

  • art. 47 c.p.a.

    La disposizione è richiamata per la ripartizione delle controversie tra la sede centrale del TAR e la relativa sezione staccata.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    La riassunzione davanti al giudice dichiarato competente deve avvenire entro i termini previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • Per il giudizio di ottemperanza diretto a ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la competenza territoriale inderogabile spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha pronunciato la sentenza.
  • La ripartizione interna delle controversie tra la sede centrale di un TAR e una sua sezione staccata deve essere rispettata anche nei giudizi di ottemperanza rientranti nell'art. 113, comma 2, c.p.a.; il ricorso proposto davanti alla sede incompetente deve essere rimesso alla sezione competente, con possibilità di riassunzione nei termini dell'art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRiparto di giurisdizione

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