Cassazione Civile, Ordinanza n. 11294/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia del contribuente alla pretesa di rimborso e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre precisato che non occorreva provvedere sulle spese, perché il contribuente era rimasto intimato, e ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il giudizio di legittimità nasce dall'impugnazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, della sentenza della CTR Campania che aveva rigettato l'appello contro la decisione di primo grado favorevole al contribuente. In origine il contribuente aveva chiesto il rimborso del maggior contributo unificato versato per errore, mediante contrassegno telematico, perché corrisposto in relazione a uno scaglione di valore della lite diverso da quello corretto, nel contesto di un giudizio relativo all'annullamento di un avviso di accertamento. Nel corso del giudizio di cassazione il contribuente ha depositato una dichiarazione formale di rinuncia al diritto al rimborso e agli effetti delle precedenti statuizioni, con conseguente richiesta del Ministero di dichiarare cessata la materia del contendere.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, rilevando che nel caso concreto non sussistono i relativi presupposti.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di cassazione, la parte che aveva originariamente proposto la domanda rinuncia espressamente alla pretesa sostanziale oggetto della controversia, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con estinzione del giudizio.
- La rinuncia alla pretesa sostanziale e agli effetti delle precedenti statuizioni impedisce la prosecuzione della lite, se la controparte vi aderisce o comunque se la vicenda processuale rende inutile una decisione sul merito.
- Se il resistente è rimasto intimato, la Corte può non provvedere sulle spese di lite.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando mancano i presupposti di legge per la sua applicazione.
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