Cassazione Penale, Sentenza n. 37754/2025 del 19/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Paola che aveva rigettato l'istanza ex art. 671 c.p.p. per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra due sentenze (Tribunale di Paola n.146/22, irrevocabile 21/02/2024, e Tribunale di Paola n.750/21, definitiva 23/10/2024). Il ricorrente, tramite difensore avv. Antonio Bove, denunciava la violazione dell'art. 37 c.p.p. per incompatibilità del giudice dell'esecuzione, poiché lo stesso era stato estensore di una delle sentenze che aveva ritenuto insussistente la continuazione, e chiedeva quindi annullamento del provvedimento per la predetta incompatibilità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la questione relativa a una presunta causa di incompatibilità del giudice avrebbe dovuto essere sollevata mediante specifica dichiarazione di ricusazione, entro il termine di decadenza previsto dall'art. 38 c.p.p.; non è ammissibile proporre la questione in altra forma (ad esempio ricorso per Cassazione) oltre il termine stabilito. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, nella misura equitativamente determinata in euro 3.000,00, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'istanza di unificazione/riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra più condanne; oggetto della richiesta originaria presentata dal ricorrente.
Prevede le cause di incompatibilità del giudice (es. partecipazione a precedente giudizio). Nel caso, il ricorrente ha invocato tale norma per sostenere che il giudice dell'esecuzione fosse incompatibile perché estensore di una delle sentenze.
Stabilisce il termine di decadenza per la dichiarazione di ricusazione; la Corte ha ritenuto che la mancata proposizione tempestiva della ricusazione impedisca di sollevare la questione in sede diversa e renda inammissibile il ricorso.
Consente la condanna alla rifusione delle spese e alla corresponsione di una somma a favore della Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Riferimento giurisprudenziale richiamato in tema di valutazione della colpa nella presentazione di atti processuali: l'assenza di elementi che escludano la colpa giustifica l'applicazione della sanzione a favore della Cassa delle ammende.
Cass. Sez. 1, n. 32907 del 02/07/2014 (Sanzone)
Precedente della Corte di legittimità richiamato per affermare che la questione di incompatibilità del giudice deve essere sollevata con specifica dichiarazione di ricusazione e non può essere proposta successivamente attraverso il ricorso per Cassazione oltre il termine di decadenza.
Massime di principio
- La presunta incompatibilità del giudice (es. perché estensore di una precedente sentenza) costituisce causa di ricusazione e va proposta mediante dichiarazione di ricusazione entro il termine di decadenza stabilito dall'art. 38 c.p.p.; omettere ciò porta a precludere il rimedio e rende inammissibile un successivo ricorso.
- Non è ammissibile far valere per la prima volta, in sede di ricorso per Cassazione o in altra forma tardiva, la causa di incompatibilità che poteva essere dedotta previamente mediante ricusazione: la giurisprudenza applica una regola di rigore procedurale sul termine.
- In caso di ricorso inammissibile per tardività o per vizi di forma connessi alla mancata recusa, il ricorrente può essere condannato alle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende se non emergono elementi che escludano la colpa nella presentazione dell'atto.
- Se si ritiene che il giudice sia incompatibile, è opportuno agire immediatamente (dichiarazione di ricusazione durante l'udienza o nei termini previsti), documentare la ragione della ricusazione e, se necessario, prevedere misure cautelari o impugnative compatibili con i termini processuali, per non perdere il diritto di far valere la causa.
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