Cassazione Penale, Sentenza n. 27099/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che, pur confermando la condanna per rapina su concorde richiesta delle parti, ha applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata. L'unico motivo dedotto è l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 133, 202, 203 e 229 c.p. e l'omessa motivazione in ordine alla libertà vigilata: la sentenza (sia di primo che di secondo grado) sarebbe carente nella valutazione della pericolosità sociale necessaria per ordinare la misura di sicurezza. Si segnala inoltre una difformità tra la motivazione del primo grado (indica "per la durata di un anno") e il dispositivo (indica "per la durata di due anni").
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla carenza di motivazione sull'applicazione della libertà vigilata. Ha affermato il principio secondo cui la libertà vigilata può essere disposta solo dopo un espresso e positivo accertamento della pericolosità sociale, con analisi degli indici concreti previsti dall'art. 133 c.p., senza ricorrere a presunzioni. Riscontrata l'assenza di tale esame e l'omessa giustificazione della difformità sulla durata della misura, la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla libertà vigilata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
L'art. 133 contiene gli indici e criteri per la valutazione delle circostanze e, secondo la Corte, deve essere utilizzato per l'accertamento concreto della pericolosità sociale prima di applicare misure di sicurezza come la libertà vigilata.
Richiamato nel ricorso come norma pertinente alle misure di sicurezza personali; la Corte sottolinea che l'applicazione di misure di sicurezza richiede un accertamento motivato della pericolosità sociale.
Collegato alle disposizioni sulle misure di sicurezza; la sentenza impone che l'adozione della libertà vigilata sia preceduta da specifica e motivata valutazione delle condizioni personali dell'imputato.
Norma richiamata in relazione alla misura della libertà vigilata; la Corte ne interpreta l'applicazione come subordinata all'accertamento puntuale della pericolosità sociale e alla motivazione in ordine alla durata della misura.
Cass. Sez. 1, n. 50164 del 16/05/2017 (Carrara)
Precedente che afferma l'obbligo del giudice di merito di accertare espressamente la pericolosità sociale prima di disporre misure di sicurezza; viene richiamato per consolidare il principio applicato nel caso.
Cass. Sez. 3, n. 6596 del 23/01/2023 (M.)
Precedente recente che conferma l'orientamento secondo cui la libertà vigilata richiede un positivo scrutinio della pericolosità sociale e non può essere ordinata per presunzioni; citato dalla Corte a supporto della decisione.
Massime di principio
- La misura della libertà vigilata può essere disposta solo dopo un espresso e motivato accertamento della pericolosità sociale dell'imputato, con riferimento ai criteri e indici previsti dall'art. 133 c.p.
- Il giudice di merito non può assumere la pericolosità sociale per presunzione: è obbligato a svolgere un esame puntuale delle risultanze processuali e a darne motivazione specifica.
- Ogni difformità tra la motivazione e il dispositivo (es. nella durata della misura) deve essere esplicitamente affrontata e giustificata nella sentenza; l'omissione può costituire motivo di annullamento.
- In caso di carenza motivazionale relativa alla misura di sicurezza, la Corte di Cassazione annulla la decisione limitatamente a tale misura e rinvia al giudice d'appello per un nuovo esame sulla pericolosità sociale.
- Il ricorso per cassazione può avere esito parzialmente favorevole: l'annullamento può riguardare solo la parte sulla misura di sicurezza, lasciando impregiudicata la condanna penale se correttamente motivata.
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