Cassazione Civile, Ordinanza n. 14722/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell'art. 1, commi 186, 192, 197 e 198, L. n. 197 del 2022, rilevando il tempestivo deposito della domanda e della prova del versamento. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione, con spese a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è stata decisione sul merito dei motivi di ricorso principale o incidentale.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da accertamenti IVA emessi nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese, ritenuta coinvolta nell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. L'Ufficio ha poi emesso un atto di accertamento di responsabilità anche nei confronti di un soggetto ritenuto amministratore di fatto e beneficiario del 20% dei proventi illeciti, per il recupero diretto della corrispondente quota di imposte e sanzioni non più esigibili dalla società estinta. Dopo il rigetto/accoglimento parziale nei gradi di merito e l'intervento del giudizio di legittimità, il contribuente ha chiesto la definizione agevolata della lite ai sensi della L. n. 197 del 2022, depositando domanda e prova del pagamento; successivamente l'Agenzia ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dando atto della regolarità della definizione.
Norme richiamate
art. 1, comma 186, L. n. 197 del 2022
"le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia"
La Corte lo richiama come base della definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, estensibile anche al giudizio di cassazione.
art. 1, comma 192, L. n. 197 del 2022
"le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva"
Viene utilizzato per verificare l'astratta definibilità della lite, essendo il processo ancora pendente senza decisione definitiva.
art. 1, comma 197, L. n. 197 del 2022
"le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata"; "in tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare... copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata"
La Corte afferma che il deposito della domanda e della prova del pagamento nei termini consente l'applicazione della disciplina sospensiva e prepara la declaratoria di estinzione.
art. 1, comma 198, L. n. 197 del 2022
"nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto... Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate"
La Corte lo applica direttamente per dichiarare l'estinzione del giudizio, con regolazione legale delle spese.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie rientranti nell'ambito applicativo della definizione agevolata prevista dalla legge speciale, il deposito della domanda di definizione e della prova del versamento entro il termine stabilito impone la declaratoria di estinzione del giudizio pendente, anche in cassazione.
- La verifica giudiziale si concentra sulla sussistenza dei presupposti formali e temporali della definizione agevolata, non sul merito della pretesa tributaria o delle censure proposte dalle parti.
- Quando la disciplina di definizione prevede espressamente l'estinzione del processo e la regolazione legale delle spese, il giudice deve attenersi a tale effetto automatico, senza pronunciare sul ricorso principale o incidentale.
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