Cassazione Civile, Ordinanza n. 14212/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di un fallimento proposta da un lavoratore per vedersi riconoscere crediti da lavoro: differenze retributive per lavoro straordinario, trattamento di fine rapporto relativo a un determinato periodo, rimborso spese auto e ulteriori voci retributive indicate come lavoro notturno, lavoro in galleria e omesso preavviso di licenziamento. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo carente la prova sia del lavoro straordinario sia dell’esistenza del rapporto di lavoro nel periodo finale dedotto, nonché dell’uso dell’auto propria, e aveva anche escluso che alcune voci fossero state effettivamente richieste nel petitum. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: (1) nullità del decreto per composizione del collegio asseritamente difforme da quella che aveva assistito alla discussione; (2) omesso esame di fatti decisivi sul lavoro straordinario; (3) omesso esame del rapporto di lavoro nel periodo aprile-dicembre 2012 o, almeno, sino a settembre 2012, in presenza di un contratto a termine; (4) nullità del decreto per motivazione apparente sul mancato riconoscimento di lavoro notturno, lavoro in galleria e omesso preavviso; (5) violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver ritenuto non proposte tali domande; (6) motivazione apparente sulla ritenuta inattendibilità dei testi; (7) violazione del DM n. 55/2014 in punto di liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo, terzo, quarto e quinto motivo, e ha dichiarato assorbiti il sesto e il settimo. Ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa al Tribunale di Napoli Nord in diversa composizione, affinché riesamini la domanda e il compendio istruttorio alla luce dei principi indicati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è intervenuta perché la motivazione del giudice di merito presentava incongruenze e contraddizioni sia sul periodo lavorativo dedotto sia sul contenuto effettivo del petitum relativo alle voci retributive contestate.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
invocato come vizio di nullità della decisione per violazione di norme processuali e motivazione apparente
richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta nullità per composizione del collegio
richiamato dal ricorrente in relazione alla composizione del giudice collegiale
art. 99 L.F.
la Corte afferma che la norma consente che il relatore designato possa essere delegato anche all’ammissione e all’espletamento dei mezzi istruttori, rendendo legittimo l’iter seguito nel caso concreto
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al dovere di motivazione della decisione
richiamato in relazione alla motivazione apparente del provvedimento
richiamato per la dedotta omissione di pronuncia o extrapetizione sulle voci retributive non riconosciute
art. 93 L.F.
richiamato come sede della domanda di ammissione al passivo rispetto alla quale andava verificato il petitum
art. 98 L.F.
richiamato come sede dell’opposizione allo stato passivo rispetto alla quale andava verificato il contenuto della domanda
richiamato in tema di liquidazione delle spese processuali
Cass. n. 12944/2012
richiamata per il principio secondo cui l’interpretazione della domanda nel processo del lavoro spetta al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria
Cass. n. 8053/2022
richiamata nello stesso senso sul sindacato di legittimità dell’interpretazione della domanda
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione allo stato passivo fallimentare, la designazione del relatore e la sua eventuale delega all’ammissione e all’espletamento delle prove sono compatibili con l’art. 99 L.F.; non sussiste nullità della decisione solo perché il collegio decidente sia diverso dai giudici che hanno assistito alla discussione istruttoria, se l’iter processuale rispetta la disciplina applicabile.
- L’omesso esame di un fatto decisivo sussiste quando la motivazione del giudice di merito esclude in modo apodittico un rapporto o una prestazione che invece risulta, almeno in parte, dagli atti o dalla stessa narrativa della decisione impugnata, senza confrontarsi con il dato documentale o contrattuale rilevante.
- Se la sentenza di merito contiene una contraddizione interna sul periodo di lavoro dedotto o sull’esistenza di un contratto a termine riferibile a una parte del periodo controverso, la censura è fondata nella misura in cui tale incongruenza incide sulla decisione relativa ai crediti di lavoro rivendicati.
- L’interpretazione della domanda giudiziale, anche nel processo del lavoro, appartiene al giudice di merito; tuttavia la relativa statuizione è sindacabile in cassazione quando la motivazione sia insufficiente, apparente o contraddittoria rispetto al contenuto effettivo delle richieste riportate negli atti.
- Quando il giudice di merito esclude che alcune voci siano state domandate, ma la narrativa del provvedimento dà conto della loro richiesta, occorre un chiarimento del petitum e un nuovo esame della domanda prima di poter confermare il rigetto.
- Le censure sulla valutazione delle prove e sulla liquidazione delle spese possono restare assorbite se l’accoglimento di altri motivi impone la cassazione con rinvio e il riesame complessivo della controversia.
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