Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25787/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione della sentenza di condanna all'ergastolo emessa dalla Corte d'assise di Cremona (26/02/2009) e confermata in appello da Brescia (12/02/2010). Il ricorrente ha articolato tre motivi ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: 1) la presunta responsabilita penale di un terzo (Singh Satwinder) sulla base di prove nuove; 2) censura dell'inutilizzabilita di dichiarazioni raccolte dal difensore per mancato rispetto delle forme previste dall'art. 391 bis cod. proc. pen., sostenendo che tali dichiarazioni avrebbero dovuto costituire un elemento da approfondire nella fase di merito della revisione; 3) contestazione della anticipazione, in sede di ammissibilita, dei criteri valutativi riservati alla fase rescindente, cioe della valutazione probatoria che dovrebbe essere svolta in sede di revisione sostanziale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Motivazioni principali: 1) principio consolidato per cui l'istanza di revisione non puo fondarsi sulla responsabilita di un terzo se tale responsabilita non e stata accertata giudizialmente in sede autonoma, salvo che l'accertamento sia impedito da cause formali o da estinzione del reato o improcedibilita; 2) le prove raccolte nelle investigazioni difensive erano inutilizzabili per violazione delle forme previste dall'art. 391 bis cod. proc. pen. e quindi manifestamente inadatte a invertire il giudizio di colpevolezza; 3) le cosiddette prove nuove erano indirette, basate su confidenze di terzi e prive della idoneita, anche unitamente agli altri elementi, a ribaltare la condanna. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilita, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Individua il motivo di ricorso per cassazione relativo a violazione di legge; in questo caso i motivi sono stati inquadrati e valutati ma il ricorso e stato ritenuto manifestamente infondato

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti dell'enunciazione dei motivi in ricorso per cassazione; richiamato per la formulazione dei motivi

  • art. 391 bis cod. proc. pen.

    Disciplina le investigazioni difensive e le modalita di raccolta delle dichiarazioni difensive; la sua violazione comporta, ai sensi della normativa, l'inutilizzabilita assoluta delle prove raccolte in difetto delle forme previste

  • art. 391 ter cod. proc. pen.

    Sanziona con l'inutilizzabilita le violazioni delle prescrizioni sulle investigazioni difensive, principio applicato dalla Corte per escludere le dichiarazioni illegittimamente acquisite

  • art. 327 bis cod. proc. pen.

    Estende alla fase introduttiva del giudizio di revisione l'applicazione delle regole sulle investigazioni difensive e richiede il rispetto delle modalita formali previste per la loro validita

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al corretto avviso sull'istruttoria rescindente; censurata l'anticipazione di criteri valutativi che spettano alla fase di merito, ma la Corte ha ritenuto la valutazione territoriale congruente con la giurisprudenza

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede conseguenze economiche in caso di dichiarazione di inammissibilita del ricorso, tra cui il pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, una somma alla Cassa delle ammende

  • art. 630 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Definizione di prova nuova idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza; la Corte ha richiamato il criterio sostanziale per valutare se gli elementi proposti siano, da soli o unitamente ad altri, capaci di determinare il proscioglimento

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Regola la prova testimoniale e la sua valutazione; la Corte ha osservato che alcune dichiarazioni proposte richiederebbero approfondimenti istruttori ex art. 195 per verificarne la credibilita, il che ne riduce l'idoneita alla fase di ammissibilita

  • art. 23 comma 8 d.l. n. 137 del 2020 convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020 n. 176 e art. 16 comma 1 d.l. 30 dicembre 2021 n. 228 convertito dalla l. 25 febbraio 2022 n. 15

    Norme che hanno autorizzato il trattamento cartolare del procedimento (istruttoria scritta senza udienza) cui il processo di cassazione e stato sottoposto

Massime di principio

  • Una istanza di revisione fondata sulla presunta responsabilita di un terzo e inammissibile se quella responsabilita non e stata definitivamente accertata in una autonoma sede processuale, salvo che l'accertamento sia impedito da cause formali o da estinzione del reato o improcedibilita dell'azione
  • Le prove raccolte dal difensore tramite investigazioni difensive devono rispettare le forme e le modalita previste dall'art. 391 bis; la loro violazione determina l'inutilizzabilita assoluta e puo portare all'inammissibilita della domanda di revisione per manifesta inidoneita dimostrativa
  • In sede di valutazione dell'ammissibilita della revisione il giudice puo e deve apprezzare la manifesta inidoneita, incongruenza o non decisivita degli elementi proposti, anche rilevando d'ufficio vizi formali che rendono le prove inutilizzabili
  • Perche una prova nuova valga ai fini della revisione deve essere, da sola o unitamente alle prove gia acquisite, idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza; prove indirette, basate su confidenze di terzi e prive di riscontri, difficilmente soddisfano questo requisito
  • Se le dichiarazioni proposte richiedono accertamenti istruttori supplementari (esame di credibilita testimoniali ai sensi dell'art. 195), esse non sono normalmente idonee a fondare l'ammissibilita della revisione senza preventiva istruttoria che ne accerti il valore
  • La declaratoria di inammissibilita puo comportare condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella formulazione del ricorso, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.