Ordinanza n. 1611/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare avverso la disciplina di formazione delle graduatorie per l’accesso e la prosecuzione degli studi universitari
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli studenti hanno proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva negato la sospensione degli atti applicativi della disciplina introdotta dal d.m. n. 1115/2025 e dal d.lgs. 15 maggio 2025, n. 71. La contestazione riguardava, in particolare, l’esclusione dalla graduatoria di candidati che non avevano conseguito alcuna sufficienza negli esami di profitto, nonché il bilanciamento tra l’obiettivo di copertura dei posti disponibili, il regime del semestre-filtro, la prosecuzione degli studi e la riserva di posti per studenti residenti all’estero. Gli appellanti sostenevano l’illegittimità della disciplina e chiedevano la riforma dell’ordinanza cautelare di primo grado, ma il testo non specifica analiticamente i singoli motivi di violazione di legge o di eccesso di potere dedotti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare per carenza del fumus boni iuris, facendo proprie le valutazioni del TAR. Ha ritenuto che il d.m. n. 1115/2025, pur ampliando la platea dei candidati inseribili in graduatoria e consentendo l’ammissione di chi non abbia conseguito la sufficienza in tutti gli insegnamenti, richieda comunque almeno una valutazione positiva negli esami di profitto quale requisito minimo indefettibile. Gli appellanti, non avendo conseguito alcuna sufficienza, risultano quindi estranei all’ambito applicativo della deroga. Il Collegio ha inoltre ritenuto ragionevole il bilanciamento tra la tendenziale copertura dei posti e la necessità di garantire un livello minimo di preparazione accademica, escludendo che la disciplina possa comportare l’ammissione indiscriminata di candidati privi dei requisiti minimi. Ha considerato altresì che il d.lgs. n. 71/2025, prevedendo la libera frequenza del semestre-filtro e la prosecuzione degli studi dopo il superamento degli esami, sembra eliminare i potenziali svantaggi competitivi, mentre la riserva di posti per gli studenti residenti all’estero circoscrive la competizione alla relativa coorte. Le spese sono state compensate in ragione della novità della questione.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
d.m. n. 1115/2025
È stato interpretato nel senso che l’ampliamento della platea dei candidati inseribili in graduatoria non elimina il requisito minimo di almeno una valutazione positiva negli esami di profitto.
Il sistema del semestre-filtro e della prosecuzione degli studi dopo il superamento degli esami è stato ritenuto idoneo, in sede cautelare, a ridurre i potenziali svantaggi competitivi.
Massime di principio
- Una disciplina che consente l’inserimento in graduatoria anche a candidati privi della sufficienza in tutti gli insegnamenti può comunque subordinare l’ammissione al conseguimento di almeno una valutazione positiva negli esami di profitto, quale requisito minimo indefettibile.
- L’obiettivo di garantire la copertura dei posti disponibili deve essere bilanciato con l’esigenza di assicurare un livello minimo di preparazione accademica e non impone l’ammissione indiscriminata di candidati privi dei requisiti minimi.
- In sede cautelare, la previsione della libera frequenza del semestre-filtro e della prosecuzione degli studi dopo il superamento degli esami può escludere, o ridurre significativamente, la configurabilità di uno svantaggio competitivo derivante dalla disciplina di accesso.
- Una riserva di posti destinata a una specifica categoria di studenti può circoscrivere la competizione alla relativa coorte e costituire una misura di vantaggio idonea a incidere sulla valutazione cautelare del pregiudizio lamentato.
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