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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29218/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito di verifica fiscale, l'Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti della contribuente un avviso di accertamento per l'anno 2005, recuperando a tassazione IVA e imposte dirette sul presupposto che ella svolgesse, non dichiarandola, un'attività commerciale di vendita di materiale filatelico tramite la piattaforma eBay, con accredito degli introiti su un conto a lei intestato. La CTP aveva annullato l'atto, ma la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo provato il diretto coinvolgimento della contribuente nella vendita e ritenendo invece non dimostrata la tesi difensiva della mera interposizione fittizia in favore di un terzo, collegata a un diverso giudizio civile/lavoristico pendente sul rapporto con tale soggetto. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR non aveva valutato il materiale probatorio prodotto, anche proveniente dal giudizio del lavoro (documenti e testimonianze, tra cui quella di un teste indicato in ricorso), e aveva illegittimamente rimesso al giudice del lavoro la valutazione decisiva sulla subordinazione del rapporto, decidendo così in modo sostanzialmente "allo stato" e senza apprezzare le prove già disponibili.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che la CTR, davanti a un contenzioso tributario avente ad oggetto la ricostruzione dell'effettivo soggetto esercente l'attività di vendita, doveva valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, compresi quelli formatisi nel parallelo giudizio di lavoro, e non poteva differire la propria valutazione in attesa della sentenza definitiva di quel diverso giudizio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale per il Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stata inoltre dichiarata irricevibile, ex art. 82, comma 2, d.lgs. n. 115/2002, l'istanza di liquidazione dell'onorario proposta dal precedente difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura è stata veicolata come vizio processuale per violazione delle regole di valutazione della prova.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    violazione degli artt. 115, comma 1, e 116, comma 1, c.p.c.

    Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e non può ometterne l'apprezzamento rinviandolo a un diverso giudizio.

  • art. 116, comma 1, c.p.c.

    violazione degli artt. 115, comma 1, e 116, comma 1, c.p.c.

    Il giudice di merito non può sostanzialmente delegare ad altro giudice la valutazione del materiale probatorio rilevante ai fini della decisione.

  • art. 82, comma 2, d.lgs. n. 115 del 2002

    va dichiarata irricevibile ex art. 82, comma 2, del d.lgs. n. 115 del 2002

    L'istanza di liquidazione dell'onorario del difensore nel patrocinio a spese dello Stato, presentata negli atti del giudizio di legittimità, è stata ritenuta irricevibile.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudice deve valutare tutti gli elementi probatori ritualmente acquisiti, anche se formatisi in altri giudizi, quando essi siano rilevanti per accertare il fatto costitutivo della pretesa fiscale o della difesa del contribuente.
  • È violato l'art. 115 c.p.c. quando il giudice decide senza considerare prove decisive dedotte dalle parti, o quando fonda la decisione su un rinvio alla futura definizione di un altro giudizio invece di procedere alla propria valutazione delle risultanze già disponibili.
  • Il giudice tributario non può limitarsi a pronunciarsi "allo stato" in attesa dell'esito di una controversia parallela, se dispone già di elementi istruttori idonei a formare il proprio convincimento.
  • La prova di una pretesa interposizione fittizia o di una diversa titolarità sostanziale dell'attività economica deve essere oggetto di autonoma valutazione nel giudizio in cui è dedotta, senza subordinare la decisione a un giudicato futuro estraneo al processo in corso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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