Cassazione Civile, Ordinanza n. 31781/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo appello avverso la decisione di primo grado, la quale a sua volta aveva respinto l'impugnazione di avvisi di accertamento Ici relativi agli anni 2010 e 2011, emessi dal Comune sul presupposto che un terreno di proprietà fosse edificabile. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 53 Cost. e dell'art. 2 del d.lgs. 504/1992, sostenendo che il giudice di merito avrebbe fondato la decisione su una qualificazione meramente formale del suolo come edificabile, mentre dagli atti emergerebbe l'impossibilità concreta di edificare. Con il secondo motivo ha denunciato omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, lamentando la mancata considerazione di una perizia tecnica di parte e la pretesa applicazione burocratica delle norme sull'imponibilità Ici.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo privo di specifica indicazione e localizzazione degli atti e dei documenti su cui si fondava, quindi non conforme all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; lo ha inoltre qualificato come generico e, nella sostanza, diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto e della qualificazione del terreno, attività preclusa in cassazione. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riferito a un vizio motivazionale non più deducibile nella formulazione invocata, oltre che per mancato rispetto dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., per la commistione non separata tra censure di diritto e di fatto e perché la perizia di parte non integra un fatto storico omesso, ma una semplice allegazione difensiva la cui valutazione resta rimessa al giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 53 Cost.
Richiamato dalla ricorrente come parametro di legittimità dell'imposizione, ma la Corte non ne affronta il merito perché i motivi sono inammissibili.
Norma evocata per contestare l'assoggettamento Ici del terreno; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti posti a fondamento dei motivi e la loro collocazione processuale; la mancata osservanza comporta inammissibilità.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
La specifica indicazione degli atti e documenti del ricorso si coordina con l'onere di deposito del relativo fascicolo/documentazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura motivazionale formulata dalla ricorrente è stata ritenuta non più proponibile nella versione invocata e, comunque, non idonea a trasformare la mancata valutazione di una difesa tecnica in omesso esame di un fatto storico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione fondato su documenti o atti del giudizio di merito, la parte deve indicare in modo specifico quali siano tali documenti, dove siano stati prodotti e consentire alla Corte di individuarli senza ricerche esplorative; la mancanza di tale specificità comporta inammissibilità.
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito: se il motivo, sotto la veste del vizio di diritto, mira a contestare l'accertamento fattuale, esso è inammissibile.
- Nel giudizio di cassazione il vizio motivazionale non consente di censurare la mancata considerazione di deduzioni difensive o di una perizia di parte come se si trattasse di un fatto storico omesso; la consulenza/perizia di parte costituisce allegazione difensiva o elemento indiziario, la cui apprezzamento è rimesso al giudice di merito.
- I motivi di ricorso devono essere autonomamente e chiaramente distinti quando prospettano contemporaneamente errori di diritto e vizi di ricostruzione del fatto; la commistione non separata delle censure può determinare inammissibilità.
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