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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17783/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza con cui era stata applicata, ex artt. 444 e ss. c.p.p., la pena concordata per più reati unificati dal vincolo della continuazione. Il ricorrente ha dedotto l'omessa motivazione della decisione, lamentando in particolare che il giudice non avesse adeguatamente escluso la sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che, nel rito del patteggiamento, i motivi di ricorso sono limitati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ha inoltre osservato che la verifica ex art. 129 c.p.p. richiede una specifica motivazione solo quando dagli atti o dalle deduzioni emergano concreti elementi in favore di una causa di non punibilità, mentre in difetto è sufficiente una motivazione anche implicita di esclusione. Nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva correttamente escluso la ricorrenza di cause di proscioglimento. La Corte ha anche richiamato il principio per cui la richiesta consensuale di applicazione della pena comporta rinuncia a contestare in impugnazione i termini fattuali dell'imputazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo dedotto non fosse tra quelli consentiti nel ricorso contro sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e ha confermato la correttezza della motivazione resa dal giudice di merito in ordine all'esclusione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, quale base del patteggiamento richiamato nella sentenza impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi consentiti dalla norma; il motivo dedotto non vi rientra.

  • art. 129 c.p.p.

    impone al giudice di verificare d'ufficio la sussistenza di cause di proscioglimento; una specifica motivazione è necessaria solo se dagli atti emergono concreti elementi a favore di tali cause.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente di dichiarare l'inammissibilità senza formalità, con ordinanza.

  • art. 616 c.p.p.

    prevede, in caso di inammissibilità totale del ricorso, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • artt. 444 e seguenti c.p.p.

    indicano il rito speciale del patteggiamento applicato nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel rito del patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente consentiti dalla legge; doglianze estranee a tale perimetro sono inammissibili.
  • La verifica sull'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. deve essere specificamente motivata solo quando dagli atti o dalle deduzioni emergano elementi concreti che facciano ipotizzare una causa di non punibilità; in mancanza, è sufficiente una motivazione anche implicita di esclusione.
  • La richiesta consensuale di applicazione della pena comporta una scelta processuale incompatibile con la contestazione, in sede di impugnazione, dei termini fattuali dell'imputazione.
  • L'inammissibilità totale del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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