Cassazione Penale, Ordinanza n. 36170/2026 del 14/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila del 23 dicembre 2025, lamentando profili relativi alla determinazione del trattamento punitivo e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era generico e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo generico e privo del necessario confronto con la sentenza d’appello, la quale era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e aveva adeguatamente esaminato le deduzioni difensive sul trattamento punitivo e sulle attenuanti generiche (pagine 23 e 24). Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo, relativo alla determinazione del trattamento punitivo e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, generico e privo del necessario confronto con la sentenza impugnata, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (si vedano le pagine 23 e 24).
Il motivo di ricorso che contesta il trattamento punitivo e il diniego delle attenuanti generiche è inammissibile se formulato genericamente e senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Dichiarato inammissibile il ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non risulta che abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura il trattamento sanzionatorio o il diniego delle attenuanti generiche in termini generici, senza un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non sia possibile escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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