Cassazione Penale, Ordinanza n. 00935/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale. In sostanza, ha sostenuto un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, chiedendo una rivalutazione del compendio probatorio già esaminato e respinto dal giudice di merito. La sentenza menziona che la contestazione riguardava la c.d. "truffa dello specchietto" e che la Corte territoriale aveva valorizzato la credibilità della persona offesa e l'attendibilità intrinseca del suo racconto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse diretto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa al sindacato di legittimità, e che non fossero stati indicati specifici travisamenti di emergenze processuali già apprezzate dai giudici di merito. Ha inoltre rilevato che la motivazione della Corte d'appello era immune da vizi logici e sorretta da corretti argomenti giuridici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende
il vizio di motivazione non può essere trasformato in una richiesta di nuova valutazione del merito, salvo specifici travisamenti delle prove
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né un diverso apprezzamento dell'attendibilità delle fonti di prova, se non nei limiti del controllo sulla coerenza logica della motivazione e sull'eventuale specifico travisamento di emergenze processuali.
- La censura di vizio di motivazione è inammissibile quando si risolve nella mera contrapposizione di una lettura alternativa dei fatti rispetto a quella accolta dal giudice di merito, in assenza dell'indicazione di precise illogicità o di errori percettivi decisivi.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando risulta esente da vizi logici e sorretta da argomenti giuridicamente corretti, anche con riguardo alla valutazione della credibilità della persona offesa e dell'attendibilità del suo racconto.
Come è indicizzato
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