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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40959/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma di condanna per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), deducendo violazione di legge: la norma che imponeva di comunicare all'INPS la presenza in famiglia di condannati per reati quali l'art. 416-bis era entrata in vigore dopo la presentazione della domanda di reddito di cittadinanza (domanda 27/03/2019; modifica normativa 30/03/2019), per cui al momento della domanda tale comunicazione non era richiesta; ne deriverebbe l'assenza dell'elemento soggettivo del reato. In subordine, si prospettava che la condotta potesse al più integrare l'art. 316-ter c.p. oppure comportare solo una sanzione amministrativa se l'importo indebitamente percepito era entro la soglia (≤ € 3.999,96).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata la qualificazione attribuita dalla Corte di appello (art. 640-bis c.p.) e ha riclassificato la condotta come violazione dell'art. 7, comma 2, del d.l. n. 4/2019 (come convertito dalla l. n. 26/2019) - ossia omissione di comunicazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o riduzione del beneficio (omessa comunicazione della condanna definitiva del componente del nucleo familiare). La Suprema Corte ha osservato che il requisito introdotto in sede di conversione doveva sussistere per tutta la durata dell'erogazione e che la normativa transitoria prevedeva l'obbligo integrativo entro sei mesi dalla conversione; la Lo Piccolo non ottemperò entro tale termine. La Cassazione ha dunque annullato la sentenza impugnata soltanto in relazione al trattamento sanzionatorio (diversa pena tra la precedente qualificazione e quella corretta) e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio sulla determinazione della pena; per il resto il ricorso è stato rigettato. In sostanza la responsabilità penale è stata confermata ma riqualificata e la pena da determinare è stata rimessa al giudice di merito in composizione diversa.

Norme richiamate

  • art. 640-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis) non sia adeguata a ricomprendere il reddito di cittadinanza, trattandosi di sussidio di natura assistenziale destinato alla persona e non di erogazioni tipicamente dirette agli operatori economici; quindi il reato non è applicabile al caso in esame

  • art. 316-ter cod. pen.

    Norma residuale e sussidiaria rispetto alla fattispecie della truffa; la Corte ha escluso che la condotta contestata rientri in tale previsione, essendo quest'ultima riferita a tipi di erogazioni assimilabili a contributi/finanziamenti a operatori economici

  • art. 7 d.l. 4/2019, commi 1 e 2 (convertito con l. 26/2019)

    "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni."

    La Corte ha ritenuto che il comma 2 costituisca una fattispecie autonoma e speciale rispetto all'art. 640 c.p. e rispetto al comma 1 dello stesso art. 7; dunque la clausola "salvo che il fatto costituisca più grave reato" del comma 1 non opera rispetto al comma 2. L'omessa comunicazione entro i termini di legge integra reato specifico punito dall'art. 7, comma 2

  • art. 2, comma 1, lett. c-bis del d.l. n. 4/2019

    "la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3"

    Requisito per l'accesso al reddito di cittadinanza introdotto in sede di conversione; la Corte ha richiamato che i requisiti devono persistere per l'intera durata dell'erogazione

  • art. 3, comma 13 del d.l. n. 4/2019

    "Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo... La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3."

    Norma che disciplina la scala di equivalenza e l'esclusione/adeguamento della composizione del nucleo in presenza di soggetti detenuti o condannati; punctum probandum per valutare il requisito sostanziale dell'accesso al beneficio

  • art. 13, comma 1-bis del d.l. n. 4/2019 (come integrato dalla legge di conversione)

    "Sono fatte salve le richieste del Rdc presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione... I benefici riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per un periodo non superiore a sei mesi pur in assenza dell'eventuale ulteriore certificazione..."

    Norma transitoria che ha fissato il termine massimo di sei mesi per adempiere agli obblighi introdotti dalla legge di conversione; la Corte ha ritenuto determinante che l'omessa comunicazione oltre tale termine integri il reato previsto dall'art. 7, comma 2

Massime di principio

  • La modifica normativa intervenuta dopo la presentazione della domanda può comportare obblighi integrativi nei beneficiari: se la disciplina di conversione prevede termini transitori (es. sei mesi), l'omessa comunicazione oltre tale termine può integrare reato.
  • Il reato specifico previsto dall'art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019 è autonoma rispetto alla truffa (art. 640 e 640-bis) e mira a tutelare in via anticipata le risorse destinate al reddito di cittadinanza; pertanto non opera automaticamente la clausola di riserva del reato più grave prevista per altre fattispecie.
  • Il reddito di cittadinanza è qualificato come prestazione di natura assistenziale: le fattispecie penali dirette a tutelare erogazioni tipiche per operatori economici (contributi, finanziamenti, sovvenzioni) non sono automaticamente estendibili ai sussidi assistenziali.
  • In casi simili il giudice di legittimità può riqualificare d'ufficio la fattispecie (anche ultra petita) se la condotta corrisponde meglio a una norma speciale rispetto a quella applicata in grado di merito.
  • Differenziazione tra condotte omissive e dolose: l'omissione di comunicazioni dovute, se funzionale al mantenimento indebito del beneficio e protratta oltre i termini transitori, ha rilevanza penale specifica e non sempre si configura come mero errore inescusabile della legge.
  • Se l'importo indebitamente percepito è molto contenuto e la condotta rientra in fattispecie residuali, è necessario valutare anche la possibile configurazione di reati meno gravi o di profili amministrativi/sanzionatori, ma la qualificazione dipende dalla natura dell'erogazione e dal concreto meccanismo attraverso cui è stata ottenuta.

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