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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34816/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva accolto la richiesta di rescissione del giudicato proposta da Prenga ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., revocando la condanna definitiva (sentenza del 26/10/2017, irrevocabile l'11/02/2018) per fatti risalenti al 16/04/2014. Il ricorrente sostiene che, già il 16/04/2014, Prenga aveva nominato un difensore di fiducia (avv. Daniela Paccoi) ed eletto domicilio presso di lui, che le notifiche (avviso ex art. 415-bis e decreto di citazione a giudizio) erano state regolarmente eseguite presso il difensore e che la nomina di fiduciario con elezione di domicilio legittima, salvo specifiche allegazioni, la conoscenza del processo da parte dell'imputato. Pertanto il Procuratore generale deduce che la vocatio in iudicium fosse stata regolarmente instaurata e che l'ordinanza di rescissione sia erronea.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata. La Corte ha disposto che la Corte d'appello di Roma compia un nuovo esame per accertare se la dichiarazione di assenza di Prenga sia stata pronunciata in difetto dei presupposti di legge. In particolare, la Cassazione ha chiarito che: le notifiche al difensore di fiducia e l'elezione di domicilio sono valide ma non provano di per sé l'effettiva conoscenza della vocatio in iudicium da parte dell'imputato; va verificato se si sia instaurato un effettivo rapporto professionale tra Prenga e l'avv. Paccoi e se l'irreperibilità indicata dal difensore derivi da negligenza o da una volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. Se emergerà che Prenga non aveva conoscenza del processo e non si era volontariamente sottratto, la rescissione resta giustificata; in mancanza di tali elementi la decisione dovrà essere riconsiderata.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Norma sulla rescissione del giudicato per processo celebrato in assenza; la Corte precisa che per individuare la disciplina applicabile va considerato il momento in cui l'imputato ha avuto conoscenza della sentenza e potuto esercitare l'impugnazione straordinaria.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma "Cartabia")

    La riforma ha modificato l'onere probatorio nella materia della rescissione: è sufficiente dimostrare che l'imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti e che non ha potuto proporre impugnazione nei termini senza colpa, salvo prova positiva della conoscenza effettiva del procedimento.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Disciplina i presupposti per dichiarare l'imputato assente; la Corte afferma che la nomina di difensore di fiducia ed elezione di domicilio sono indici sintomatici ma non, di per sé, prova assoluta dell'effettiva conoscenza della vocatio in iudicium.

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    Prevede la notifica personale se manca prova della conoscenza del procedimento e la sospensione se la notifica non riesce; ribadisce l'obbligo di garantire l'effettiva possibilità di partecipare al processo.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Avviso di conclusione delle indagini: la Corte osserva che la conoscenza del procedimento va riferita alla vocatio in iudicium contenuta in atto formale (es. decreto di citazione), perciò l'avviso ex art. 415-bis non equivale automaticamente a conoscenza della vocatio in iudicium.

  • legge 28 aprile 2014, n. 67

    Ha soppresso la disciplina che consentiva processi contumaciali in assenza di prova di conoscenza: l'orientamento serve a garantire che ogni rinuncia alla presenza sia consapevole.

  • art. 97, comma 4 cod. proc. pen.

    Norma sulla nomina di difensore d'ufficio in caso di rinuncia o mancata presenza del difensore di fiducia; qui rilevante per la sostituzione del difensore mancato.

  • art. 420, comma 2 cod. proc. pen.

    Stabilisce conseguenze della nullità della notificazione; la Corte distingue tra validità formale della notifica e prova della conoscenza effettiva da parte dell'imputato.

Massime di principio

  • La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio rendono valide le notifiche ma non costituiscono prova automatica dell'effettiva conoscenza della vocatio in iudicium da parte dell'imputato.
  • Con la Riforma Cartabia l'onere probatorio si è spostato: per ottenere la rescissione è sufficiente dimostrare che l'imputato è stato dichiarato assente senza i presupposti e che non ha potuto impugnare nei termini senza colpa, salvo prova contraria della conoscenza effettiva.
  • Il giudice deve distinguere tra validità formale delle notifiche e prova certa della conoscenza del procedimento; se sussistono dubbi deve compiere accertamenti sui rapporti reali tra imputato e difensore di fiducia.
  • L'irreperibilità o la rinuncia del difensore non implicano automaticamente una volontaria sottrazione della conoscenza del processo da parte dell'imputato: occorrono accertamenti di fatto, anche sul coefficiente soggettivo (volontà dolosa o condotte positive di elusione).
  • In situazioni simili, la parte che contesta la rescissione deve valutare e provare non solo le notifiche formali ma la concreta disponibilità dell'imputato a conoscere e seguire il procedimento (contatti con il difensore, ricezione di atti, condotte di sottrazione).

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