Cassazione Penale, Sentenza n. 3088/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Brescia per due principali ragioni: 1) nullità del giudizio e della sentenza per inosservanza della norma procedurale che avrebbe imposto la presenza dell'imputato in udienza (richiesta di partecipazione in videoconferenza dalla saletta del carcere), dal momento che la Corte avrebbe celebrato l'udienza camerale in sua assenza nonostante l'imputato fosse stato accompagnato nella sala per il collegamento; 2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'ammissibilità e al merito dell'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero, sostenendo che il ricorso del PM trasformato in appello non avrebbe avuto i requisiti di ammissibilità propri del ricorso di legittimità e che la Corte d'appello avrebbe comunque errato nel valorizzare le censure del PM.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e meramente assertivo. Sul primo motivo (assenza del ricorrente in udienza), la Cassazione ha richiamato la normativa emergenziale (art. 23-bis d.l. n.137/2020, conv. in legge n.176/2020) che consentiva la celebrazione delle udienze di appello in camera di consiglio senza partecipazione se l'imputato non avesse manifestato la volontà di comparire; dagli atti non risultava alcuna istanza tempestiva dell'imputato alla Corte per ottenere il collegamento, quindi la Corte territoriale non era tenuta ad attivare la videoconferenza. Sul secondo motivo, la Cassazione ha ritenuto infondata la censura: la Corte d'appello aveva correttamente valutato l'ammissibilità e la fondatezza delle doglianze del Pubblico Ministero. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Decreto-legge n.137/2020 (artt. 23 e ss.), convertito nella legge n.176/2020
Testo di riferimento per la disciplina emergenziale; ha incorporato disposizioni dei successivi decreti Ristori. Stabilisce le regole speciali sulle udienze d'appello durante il periodo emergenziale
Art. 23-bis (ex art. 23-24 d.l. 9 novembre 2020, n.149 - decreto Ristori-bis)
Prevede che, dal 9 novembre 2020 fino al termine previsto, le udienze d'appello si possano celebrare in camera di consiglio senza partecipazione delle parti, salvo che le parti o il PM richiedano la discussione orale o che l'imputato manifesti volontà di comparire; disciplina anche le conclusioni per iscritto e la trasmissione telematica
Richiamato come eccezione rispetto alla celebrazione in camera di consiglio: in caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale l'udienza non può essere celebrata in camera di consiglio senza partecipazione
Art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.
Norma che disciplina i vizi di motivazione impugnabili in Cassazione; richiamata rispetto alla censura del difensore sul vizio di motivazione della Corte d'appello
Consente la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata con consequenziale condanna anche alla somma per la Cassa delle ammende
Corte Costituzionale, sentenza n.186 del 13 giugno 2000
Richiamata in ordine alla possibilità di valutare profili di colpa del ricorrente nella determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende
Giurisprudenza Cassazione, Sez.1, n.49570 del 11/03/2016 (Rv. 268648 - 01)
Precedente richiamato a sostegno della regolarità dell'ammissibilità e della valutazione delle censure proposte dal Pubblico Ministero
Massime di principio
- Durante il periodo regolato dalle norme emergenziali (art. 23-bis d.l. n.137/2020 conv. in legge n.176/2020) le udienze di appello possono essere celebrate in camera di consiglio senza partecipazione delle parti, a meno che le parti o l'imputato non richiedano espressamente la discussione orale o la comparizione dell'imputato; pertanto l'assenza materiale dell'imputato in una sala per videoconferenze non sostituisce una manifestazione formale di volontà di comparire davanti alla Corte
- La mera allegazione che l'imputato fosse presente nella sala dedicata ai collegamenti nel giorno dell'udienza non è di per sé prova valida che sia stata tempestivamente inoltrata alla Corte una richiesta di partecipazione; è necessario che risulti dagli atti una istanza o comunicazione rivolta alla Corte
- Le censure contro l'ammissibilità di un atto d'impugnazione proposto dalla parte pubblica devono essere effettivamente dimostrate e corroborate da argomentazione e fatti: affermazioni meramente assertive risultano inammissibili
- Se la Corte d'appello valuta fondatezza e ammissibilità dei motivi del Pubblico Ministero e motiva tale valutazione in modo coerente, la Cassazione raramente annulla per mera divergenza di apprezzamento, salvo vizio di diritto o di motivazione che emerga chiaramente
- Il ricorso infondato può comportare non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e l'obbligo di pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando emergano profili di colpa nella proposizione del ricorso
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