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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11163/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza dei presupposti per escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del tribunale che, all'esito di applicazione della pena su richiesta delle parti, aveva recepito l'accordo raggiunto tra accusa e difesa in relazione a più reati: detenzione illecita di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e mancata ottemperanza all'ordine di espulsione. La difesa ha dedotto carenza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, sostenendo che il giudice non avrebbe verificato la corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati. La Corte ha ritenuto il motivo generico e non fondato su un errore manifesto desumibile dal testo della sentenza, osservando che nel patteggiamento l'eventuale erronea qualificazione del fatto è deducibile solo se evidente e che, nel caso concreto, il giudice aveva comunque espresso un sia pur conciso giudizio sulla correttezza della qualificazione giuridica.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Nel patteggiamento la sentenza che recepisce l'accordo può essere motivata succintamente, purché contenga la descrizione del fatto, l'affermazione della corretta qualificazione giuridica e la verifica della congruità della pena.

  • art. 129 c.p.p.

    La sentenza di patteggiamento deve richiamare la verifica dell'insussistenza di cause di non punibilità immediatamente rilevabili.

  • art. 27 Cost.

    La pena concordata deve essere verificata nei limiti della finalità costituzionale di proporzione e funzione rieducativa.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi sia assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, la censura sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore sia manifesto e immediatamente desumibile dal provvedimento impugnato; non sono deducibili mere contestazioni valutative o argomentative.
  • La motivazione della sentenza di patteggiamento può essere sintetica: è sufficiente una concisa descrizione del fatto, il richiamo alla corretta qualificazione giuridica e la verifica dell'assenza di cause ostative ex art. 129 c.p.p., oltre al controllo di congruità della pena.
  • Un ricorso per cassazione fondato su doglianze generiche e non supportate da un errore evidente nel testo della sentenza è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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