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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08191/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per ricettazione di telefoni cellulari. La difesa ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata derubricazione del fatto da ricettazione a incauto acquisto, sostenendo l'assenza di prova dell'elemento soggettivo della ricettazione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di particolare tenuità/valore modesto dei beni (art. 648, comma 2, c.p. come richiamato nel testo); 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi non specifici, perché sostanzialmente ripetitivi delle doglianze già formulate in appello e già disattese con motivazione congrua e logica; ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva valorizzato i precedenti penali dell'imputato e formulato un giudizio prognostico sfavorevole sulla futura commissione di reati.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in applicazione della conclusione del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero, rispettivamente, non specifici perché meramente reiterativi delle censure già esaminate in appello, e manifestamente infondati quanto al diniego della sospensione condizionale, essendo sorretto da valutazione di merito congrua e non illogica.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice della ricettazione; la Corte richiama la valutazione di merito secondo cui le modalità della cessione rendevano praticamente certa la provenienza illecita dei telefoni, escludendo la derubricazione nell'ipotesi meno grave invocata dalla difesa.

  • art. 712 c.p.

    Richiamato come ipotesi meno grave prospettata dalla difesa; la Corte esclude la sua configurabilità perché le modalità concrete dell'operazione davano la pratica certezza della provenienza illecita dei beni.

  • art. 648, comma 2, c.p.

    Richiamato nel testo quale attenuante/ipotesi meno grave negata dalla Corte territoriale; il valore dei telefoni era finalizzato a coprire un debito di circa 700 euro, dato ritenuto incompatibile con il riconoscimento del beneficio invocato.

  • art. 163 c.p.

    Norma sulla sospensione condizionale della pena; il suo mancato riconoscimento è ritenuto legittimo in ragione dei precedenti penali e del conseguente giudizio prognostico sfavorevole.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve nella pedissequa reiterazione delle censure già svolte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La derubricazione da ricettazione a incauto acquisto non può essere riconosciuta quando le modalità concrete della ricezione o cessione del bene rendano la provenienza illecita percepibile con pratico grado di certezza, integrando così l'elemento soggettivo richiesto per la fattispecie più grave.
  • Il riconoscimento dell'ipotesi attenuata o del fatto di minore gravità in tema di ricettazione richiede una valutazione complessiva delle concrete circostanze del caso; il mero richiamo al modesto valore del bene non è sufficiente se il contesto fattuale depone per una più intensa offensività.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena è sorretto da adeguata motivazione quando il giudice faccia leva su precedenti penali e formuli un giudizio prognostico sfavorevole sulla futura astensione dal reato, valorizzando elementi soggettivi della personalità dell'imputato.
  • La valutazione sulla concedibilità della sospensione condizionale costituisce apprezzamento di merito sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o carenza motivazionale, non per una diversa lettura dei dati fattuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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