Cassazione Penale, Ordinanza n. 08191/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per ricettazione di telefoni cellulari. La difesa ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata derubricazione del fatto da ricettazione a incauto acquisto, sostenendo l'assenza di prova dell'elemento soggettivo della ricettazione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di particolare tenuità/valore modesto dei beni (art. 648, comma 2, c.p. come richiamato nel testo); 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi non specifici, perché sostanzialmente ripetitivi delle doglianze già formulate in appello e già disattese con motivazione congrua e logica; ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva valorizzato i precedenti penali dell'imputato e formulato un giudizio prognostico sfavorevole sulla futura commissione di reati.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in applicazione della conclusione del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero, rispettivamente, non specifici perché meramente reiterativi delle censure già esaminate in appello, e manifestamente infondati quanto al diniego della sospensione condizionale, essendo sorretto da valutazione di merito congrua e non illogica.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice della ricettazione; la Corte richiama la valutazione di merito secondo cui le modalità della cessione rendevano praticamente certa la provenienza illecita dei telefoni, escludendo la derubricazione nell'ipotesi meno grave invocata dalla difesa.
Richiamato come ipotesi meno grave prospettata dalla difesa; la Corte esclude la sua configurabilità perché le modalità concrete dell'operazione davano la pratica certezza della provenienza illecita dei beni.
Richiamato nel testo quale attenuante/ipotesi meno grave negata dalla Corte territoriale; il valore dei telefoni era finalizzato a coprire un debito di circa 700 euro, dato ritenuto incompatibile con il riconoscimento del beneficio invocato.
Norma sulla sospensione condizionale della pena; il suo mancato riconoscimento è ritenuto legittimo in ragione dei precedenti penali e del conseguente giudizio prognostico sfavorevole.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve nella pedissequa reiterazione delle censure già svolte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La derubricazione da ricettazione a incauto acquisto non può essere riconosciuta quando le modalità concrete della ricezione o cessione del bene rendano la provenienza illecita percepibile con pratico grado di certezza, integrando così l'elemento soggettivo richiesto per la fattispecie più grave.
- Il riconoscimento dell'ipotesi attenuata o del fatto di minore gravità in tema di ricettazione richiede una valutazione complessiva delle concrete circostanze del caso; il mero richiamo al modesto valore del bene non è sufficiente se il contesto fattuale depone per una più intensa offensività.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è sorretto da adeguata motivazione quando il giudice faccia leva su precedenti penali e formuli un giudizio prognostico sfavorevole sulla futura astensione dal reato, valorizzando elementi soggettivi della personalità dell'imputato.
- La valutazione sulla concedibilità della sospensione condizionale costituisce apprezzamento di merito sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o carenza motivazionale, non per una diversa lettura dei dati fattuali.
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