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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17035/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Milano per violazione dell'art. 537 c.p.p., sostenendo che la Corte aveva dichiarato inammissibile il motivo di appello con cui era stata chiesta la declaratoria di falsità del contratto di compravendita delle quote della "Proind s.r.l." (2009), contestando la legittimazione della parte civile ad ottenere/impugnare la mancata pronuncia sulla falsità e richiedendo, in subordine, il rinvio alle Sezioni Unite per il contrasto giurisprudenziale sulla materia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha rilevato che, perché possa essere pronunciata la declaratoria di falsità ex art. 537 c.p.p., occorre che la falsità del documento sia stata effettivamente accertata nella sentenza di merito: nelle decisioni di primo e secondo grado non risulta un accertamento della falsità del contratto (il primo ha escluso la prova della responsabilità e ha rilevato l'accesso alle firme digitali anche da terzi; il secondo non ha valutato nel merito l'autenticità del documento e ha ritenuto questione di legittimazione della parte civile). Anzi, la Corte d'appello ha sottolineato che le persone offese avevano successivamente ceduto le stesse quote nel 2014, comportamento che esclude la convinta affermazione di falsità del primo atto. Per tali ragioni manca il presupposto dell'art. 537 c.p.p. e il ricorso è inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 537 c.p.p.

    La dichiarazione di falsità di un atto o documento deve essere espressa nel dispositivo della sentenza quando la falsità sia accertata con sentenza di condanna; la declaratoria risponde a esigenza pubblicistica e, qualora omessa dal giudice di merito, la Cassazione può adottare i provvedimenti previsti dalla norma perché si tratta di un'operazione ricognitiva derivante dall'accertamento della falsità

  • art. 576 c.p.p.

    Richiamata in relazione alla disciplina dell'impugnazione della parte civile e del querelante; la questione della legittimazione della parte civile ad impugnare la mancata declaratoria di falsità è rilevante ma nel caso deciso la Corte ha risolto il ricorso per mancanza del presupposto fattuale (accertamento della falsità)

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese e all'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per irrogare alla ricorrente il pagamento di euro 3.000

  • Sez. 5, n. 14194 del 02/02/2018 (Rovida)

    Pronuncia citata dalla ricorrente per l'orientamento secondo cui la dichiarazione di falsità è statuizione autonoma ed accessoria di una sentenza di condanna e che la parte civile potrebbe non essere legittimata a impugnare tale pronuncia; la Corte ha menzionato questo orientamento nel quadro del contrasto giurisprudenziale

  • Sez. 2, n. 39732 del 14/06/2023 (Minelli)

    Pronuncia che prospetta un diverso orientamento, secondo il quale la parte civile può avere titolo ad impugnare il capo della sentenza relativo alla mancata declaratoria di falsità se abbia proposto specifico appello in merito; citata dalla difesa per sostenere la legittimazione della parte civile

Massime di principio

  • La declaratoria di falsità ai sensi dell'art. 537 c.p.p. richiede che la falsità del documento sia stata effettivamente accertata nella sentenza di merito; senza tale accertamento non può pronunciarsi la falsità, né opera la rimessione della questione in Cassazione per questo capo
  • Se il giudice di merito omette di dichiarare la falsità pur avendola accertata, la Cassazione può adottare i provvedimenti di cui all'art. 537 poiché la declaratoria è un atto ricognitivo dell'accertamento
  • La condotta processuale o extraprocessuale delle parti (es. aver rivenduto o trasferito i beni oggetto del presunto atto falso) può essere elemento logico-probatorio che indebolisce la pretesa di falsità e impedisce la declaratoria
  • Esiste un contrasto giurisprudenziale sulla legittimazione della parte civile ad impugnare autonomamente la mancata declaratoria di falsità: per sicurezza processuale è opportuno che la parte civile impugni esplicitamente il capo di decisione relativo alla falsità già in sede di appello
  • Dal punto di vista difensivo, quando si chiede la declaratoria di falsità in sede penale è essenziale ottenere che il giudice di merito si pronunci chiaramente sul tema e che il relativo accertamento sia compiuto e motivato, altrimenti il rimedio in cassazione rischia di essere inammissibile

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