Cassazione Penale, Sentenza n. 27511/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancato deposito della procura speciale e della dichiarazione/elezione di domicilio richieste dall'art. 581 cod. proc. pen. Il ricorrente ha dedotto: (1) errata applicazione delle norme perché il giudizio di primo grado si è svolto con rito abbreviato, per cui l'imputato doveva considerarsi presente (richiamando la novella dell'art. 420, commi 2 e 2-ter); (2) illegittimità costituzionale degli artt. 89 e 581 (commi 1-ter e 1-quater) per contrarietà ai principi di uguaglianza, effettività della tutela e presunzione di non colpevolezza nella parte in cui imporrebbero una ulteriore dichiarazione di domicilio a pena d'inammissibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che, sebbene il rito abbreviato comporti la considerazione della presenza dell'imputato (ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter), ciò non esonera dall'obbligo di depositare, con l'atto d'impugnazione, la dichiarazione o elezione di domicilio previsto dall'art. 581, comma 1-ter, introdotto dal d.lgs. n.150/2022. La mancata produzione di tale dichiarazione ha determinato l'inammissibilità dell'appello; il rilievo costituzionale proposto è stato ritenuto manifestamente infondato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 420 cod. proc. pen. (commi 2 e 2-ter)
La novella stabilisce che quando il rito abbreviato è richiesto a mezzo di procuratore speciale l'imputato deve considerarsi presente; in tale ipotesi non si applicano le disposizioni che disciplinano l'impugnazione dell'imputato giudicato in assenza dopo un processo celebrato senza la sua presenza.
art. 581 cod. proc. pen. (comma 1-quater)
Prevede, per i casi di giudizio di primo grado celebrato in assenza, l'obbligo che con l'atto d'impugnazione sia depositato un mandato a impugnare rilasciato dopo la sentenza, contenente la dichiarazione o elezione di domicilio; la Corte ha ritenuto che questa norma non si applica quando l'imputato va considerato presente per effetto del rito abbreviato richiesto con procuratore speciale.
art. 581 cod. proc. pen. (comma 1-ter)
Impone, in tutte le ipotesi e a pena d'inammissibilità, che con l'atto d'impugnazione sia depositata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; la Corte ha ritenuto che questo obbligo permane e non può essere assolto con precedenti dichiarazioni di domicilio a causa della modifica dell'art. 164.
Modificato successivamente, stabilisce che la determinazione del domicilio dichiarato o eletto vale non più per ogni stato e grado del procedimento ma per specifiche notificazioni (es. avviso di fissazione udienza preliminare, atti di citazione elencati); ciò impedisce che una precedente dichiarazione di domicilio esoneri dall'obbligo di nuova dichiarazione all'atto dell'impugnazione.
art. 585 cod. proc. pen. (comma 1-bis)
Prevede un aumento di quindici giorni per i termini di impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza; la Corte ha rilevato che tale disciplina non si applica quando, per effetto dell'art. 420, l'imputato è da considerarsi presente.
Norma di coordinamento che stabilisce, tra l'altro, l'applicazione delle nuove regole (art. 581 comma 1-ter) per le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto; la Corte ha ritenuto legittima la scelta legislativa che richiede la conferma in limine impugnationis della dichiarazione/elezione di domicilio.
Richiamato nel ricorso con riferimento all'errata applicazione, è norma generale sulle impugnazioni; la Corte ha ritenuto la deduzione inammissibile perché la specifica disciplina dell'art. 581 e dell'art. 420 è prevalente nel caso di specie.
Massime di principio
- Se il rito abbreviato è stato richiesto tramite procuratore speciale, l'imputato deve considerarsi presente (art. 420, comma 2-ter) e non si applicano le regole che disciplinano l'impugnazione dell'imputato giudicato in assenza previste per il mandato rilasciato dopo la sentenza (art. 581, comma 1-quater).
- Indipendentemente dalla presenza o assenza dell'imputato in primo grado, con l'atto d'impugnazione deve essere depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter; una precedente dichiarazione di domicilio non è più automaticamente sufficiente a seguito della modifica dell'art. 164.
- La mancata produzione della dichiarazione/elezione di domicilio all'atto dell'impugnazione comporta in generale l'inammissibilità dell'appello; quindi il difensore deve verificare e depositare espressamente tale dichiarazione in limine impugnationis.
- I rilievi di incostituzionalità verso queste prescrizioni formali sono difficilmente destinati a prosperare se la norma è una scelta legislativa volta a limitare impugnazioni non frutto di un'opzione personale e sono previsti correttivi procedurali (es. ampliamento del termine, restituzione in termine).
- Per evitare inammissibilità, il difensore che propone appello dopo un procedimento abbreviato deve (i) verificare la situazione di "presenza" dell'imputato ai fini dell'applicabilità delle varie disposizioni; (ii) depositare comunque la dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto d'impugnazione; (iii) se necessario, allegare il mandato speciale ove richiesto dalla specifica disciplina.
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