Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17901/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (convenuto)

La controversia

Un soggetto aveva agito in giudizio davanti al Tribunale di Bolzano per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente causati da comportamenti illeciti della controparte. Alla prima udienza era emersa la sopravvenuta nomina della convenuta a giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Bolzano; l'attore aveva quindi chiesto la declaratoria di incompetenza territoriale ex art. 30-bis c.p.c. La convenuta non contestava la nomina ma sosteneva che difettassero i requisiti di stabilità e continuità, opponendosi all'eccezione. Il Tribunale dichiarava l'incompetenza in favore di altro ufficio e compensava le spese; la Corte d'appello, invece, riformava la sola statuizione sulle spese e condannava la convenuta rifondendo le spese di lite. La convenuta ricorreva per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte liquidato anche la fase di studio, benché l'appellante avesse chiesto le spese solo successive alla prima udienza; 2) violazione degli artt. 91 c.p.c. e 4 d.m. 55/2014 per la medesima erronea liquidazione della fase di studio, ritenuta non causalmente riferibile alla sopravvenuta incompetenza; 3) violazione degli artt. 11 preleggi, 91 c.p.c., 6 d.m. 147/2022 e della tabella allegata al d.m. 55/2014, per avere applicato parametri sopravvenuti del 2022 a prestazioni svoltesi prima della loro entrata in vigore; 4) violazione degli artt. 91 c.p.c. e 5 d.m. 55/2014 per aver determinato il valore della controversia sulla base della domanda risarcitoria e non della sola questione di incompetenza, di valore indeterminabile; 5) omesso esame circa il carattere sopravvenuto della circostanza modificativa della competenza e circa l'inutilità del rinvio, con conseguente ingiustificata liquidazione di spese e mancata conferma della compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo, secondo, quarto e quinto motivo, ritenendo corretta la liquidazione della fase di studio, la riconducibilità del valore della lite alla domanda originaria e l'applicazione del criterio della soccombenza; ha invece accolto il terzo motivo, affermando che ai fini della liquidazione delle spese vanno applicati i parametri vigenti al momento della liquidazione e, se non vi sono attività successive al 23 ottobre 2022, non si possono usare i parametri del d.m. 147/2022. La sentenza d'appello è stata quindi cassata limitatamente alla liquidazione delle spese di primo grado, e la Corte ha deciso nel merito rideterminando tali spese. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza su profili distinti.

Norme richiamate

  • art. 30-bis c.p.c.

    La speciale disciplina della competenza è richiamata come applicabile alla fattispecie sopravvenuta, senza specifiche censure sul punto.

  • art. 112 c.p.c.

    È escluso il vizio di ultrapetizione o extrapetizione: la liquidazione delle spese ha riguardato l'intera fase di studio della controversia, non solo il segmento temporale indicato dalla ricorrente.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese segue il criterio della soccombenza e il giudice che definisce il giudizio per incompetenza deve provvedere anche sulle spese; la scelta di non compensarle non è sindacabile in cassazione se motivata nei limiti rilevanti.

  • art. 4 d.m. n. 55 del 2014

    La fase di studio è attività funzionale all'intera controversia e può comprendere anche profili processuali sopravvenuti; tuttavia la liquidazione deve avvenire con i parametri vigenti al momento della liquidazione.

  • art. 5 d.m. n. 55 del 2014

    Il valore della causa va desunto dalla domanda ai fini della liquidazione delle spese, anche quando il giudizio sia definito per incompetenza.

  • art. 11 preleggi

    Richiamato nel motivo per contestare l'applicazione di norme sopravvenute alla prestazione professionale già svolta.

  • art. 6 d.m. n. 147 del 2022

    I parametri del 2022 si applicano solo alle attività professionali successive alla loro entrata in vigore; se non vi sono attività dopo il 23 ottobre 2022, si applicano i parametri precedenti.

  • d.m. n. 55 del 2014

    Costituisce il quadro tabellare di riferimento per la liquidazione, ma va coordinato con i parametri sopravvenuti solo per le attività successive alla loro entrata in vigore.

Massime di principio

  • La fase di studio del compenso professionale va riferita all'intera controversia e non è scindibile in segmenti autonomi in base al solo profilo processuale che abbia definito la lite, salvo specifiche previsioni diverse.
  • Nel giudizio definito con declaratoria di incompetenza, il giudice deve comunque provvedere sulle spese di lite e, ai fini della liquidazione, può assumere come base il valore della domanda introduttiva.
  • La regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza non è di per sé censurabile in cassazione quando la valutazione del giudice di merito rientri nel suo apprezzamento discrezionale.
  • Ai fini della liquidazione dei compensi professionali, si applicano i parametri vigenti al momento della liquidazione; se la prestazione si è esaurita prima dell'entrata in vigore dei nuovi parametri e non vi sono attività successive, restano applicabili le tariffe precedenti.
  • Quando la statuizione sulle spese venga riformata in appello, la liquidazione deve comunque essere ancorata alle attività effettivamente svolte nel grado e al momento normativo in cui viene effettuata la liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.