Cassazione Civile, Ordinanza n. 04208/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di un credito derivante da un contratto di leasing immobiliare stipulato nel 2010 tra un concedente e una società utilizzatrice poi fallita. Il contratto era stato risolto per inadempimento dell'utilizzatrice prima del fallimento, e il bene era stato restituito successivamente. La creditrice, cessionaria del rapporto, aveva chiesto l'ammissione per una somma complessiva pari a canoni scaduti, interessi di mora, capitale residuo e ulteriori voci collegate al finanziamento. Il Tribunale aveva ritenuto applicabile, ratione temporis, la disciplina dell'art. 1526 c.c. in via analogica al leasing traslativo risolto prima della L. 124/2017; aveva però escluso che la domanda originaria di insinuazione fosse stata proposta come richiesta di equo compenso, risarcimento del danno o clausola penale, rilevando che tali titoli erano stati introdotti solo nelle osservazioni ex art. 95, comma 2, l.fall., con mutamento non consentito di petitum e causa petendi. Con il ricorso per cassazione la creditrice ha denunciato, da un lato, violazione degli artt. 1526, 1218, 1223 e 113 c.p.c., sostenendo che la pretesa originaria fosse già sostanzialmente conforme al principio di indifferenza e alle voci dell'equo compenso e del danno, e che il giudice dovesse applicare i principi di diritto anche d'ufficio. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 93 e 95 l.fall. e dell'art. 1382 c.c., oltre a omesso esame della clausola penale, sostenendo che la precisazione del titolo giuridico nelle osservazioni non integrasse mutatio libelli ma semplice emendatio e che non fossero maturate preclusioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi del decreto impugnato, perché il Tribunale non aveva negato il quantum in astratto, ma aveva affermato che la domanda originaria non era mai stata proposta nei termini dell'art. 1526 c.c. né come domanda risarcitoria, e che tale qualificazione non poteva essere rimessa in discussione in cassazione come mera questione di interpretazione della domanda, riservata al giudice di merito. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, poiché la deduzione della clausola penale nelle osservazioni allo stato passivo era stata correttamente considerata una mutatio libelli non consentita, in quanto comportava ampliamento del petitum e variazione della causa petendi. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel procedimento di verifica del passivo, la domanda può essere precisata ma non modificata nelle sue coordinate essenziali; è invece possibile solo una riduzione della pretesa. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese per mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come disciplina applicabile in via analogica al leasing finanziario traslativo risolto prima della L. 124/2017; attribuisce al concedente il diritto all'equo compenso per l'uso e al risarcimento del danno, con possibile riduzione dell'indennità pattuita dal giudice.
Invocato dalla ricorrente insieme all'art. 1223 c.c. per sostenere la natura risarcitoria della pretesa derivante dall'inadempimento dell'utilizzatrice.
Richiamato dalla ricorrente per collegare il credito alle conseguenze dannose dell'inadempimento e alla quantificazione del pregiudizio.
Invocato per sostenere il principio iura novit curia e l'irrilevanza della specifica indicazione del titolo giuridico della domanda.
Norma richiamata quale base dell'opposizione allo stato passivo proposta dalla creditrice avverso il diniego del giudice delegato.
Richiamato in relazione all'onere di formulare correttamente la domanda di insinuazione al passivo da parte del creditore.
Interpretato come norma che consente osservazioni scritte e documenti integrativi, ma non la modifica sostanziale della domanda con ampliamento del petitum o mutamento della causa petendi.
Richiamato dalla ricorrente per fondare la domanda sulla clausola penale contrattuale.
Norma processuale richiamata nei motivi di ricorso per dedurre violazioni di legge, nullità della decisione e omesso esame di fatto decisivo.
Utilizzato dalla Corte per qualificare come inammissibile il secondo motivo, perché volto a contestare un orientamento giurisprudenziale consolidato e un apprezzamento di merito non sindacabile.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Menziomato nel riepilogo della domanda originaria, come voce di risarcimento del danno richiesta dalla creditrice.
Richiamata come discrimine temporale: per i leasing traslativi risolti prima della sua entrata in vigore continua ad applicarsi, in via analogica, l'art. 1526 c.c.
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, la domanda di insinuazione può essere precisata o ridotta mediante osservazioni scritte, ma non può essere modificata nel suo nucleo essenziale attraverso ampliamento del petitum o variazione della causa petendi.
- La qualificazione della domanda giudiziale e l'individuazione del suo effettivo titolo restano apprezzamenti di merito; in cassazione non è sindacabile la valutazione del giudice di merito quando la doglianza miri soltanto a proporre una diversa lettura della domanda.
- In tema di leasing finanziario traslativo risolto prima della L. 124/2017, trova applicazione analogica l'art. 1526 c.c., con diritto del concedente all'equo compenso per l'uso del bene e al risarcimento del danno, non già alla mera trattenuta indiscriminata di tutte le somme corrisposte.
- Se il creditore intende far valere una clausola penale o una pretesa risarcitoria nel passivo fallimentare, tale titolo deve risultare già dalla domanda di insinuazione, non potendo essere introdotto per la prima volta nelle osservazioni o nella successiva fase oppositiva.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limiti a riproporre una diversa qualificazione della pretesa o della domanda originaria.
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