Sentenza n. 1245/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione Prima, n. 1918/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Sez. I, n. 1918/2025, che aveva respinto il ricorso contro la decadenza dalle agevolazioni per imprese energivore relative all’anno 2023
Esito
Favorevole al resistente (autorità regolatoria e CSEA)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa aveva impugnato la comunicazione con cui CSEA aveva dichiarato la decadenza dal meccanismo agevolativo per l’anno 2023, nonché gli atti di esclusione e cancellazione dagli elenchi delle imprese energivore e le disposizioni regolatorie applicate. La decadenza era stata determinata dal mancato o non conforme versamento della contribuzione agli oneri per le fonti rinnovabili e la cogenerazione CIP 6/92 entro il termine ordinario e, successivamente, entro il termine di regolarizzazione di 60 giorni dalla contestazione. In primo grado erano stati dedotti difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; violazione delle norme legislative e regolamentari concernenti le agevolazioni; violazione dei principi di legalità, tipicità, tassatività, determinatezza, ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni amministrative; incompetenza e difetto di attribuzione di ARERA e CSEA; difetto di motivazione. In appello l’impresa ha censurato la sentenza per travisamento dei fatti, omessa pronuncia e falsa applicazione delle norme. Ha sostenuto, in particolare, che l’esclusione fosse stata disposta anticipatamente da CSEA, che la decadenza avesse natura sanzionatoria e sproporzionata e che il ritardo nel pagamento fosse riconducibile a malfunzionamenti dei sistemi di pagamento. Il pagamento è stato effettuato il 12 marzo 2024, dopo la scadenza del termine ordinario del 31 dicembre 2023 e oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del 10 gennaio 2024.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti infondati: la decadenza dalle agevolazioni opera ope legis per il mero superamento del termine di pagamento e dell’ulteriore termine di regolarizzazione di 60 giorni; la comunicazione di CSEA dell’11 marzo 2024 ha natura meramente ricognitiva e dichiarativa di un effetto già prodotto, non costitutiva dell’esclusione. Le ragioni del ritardo non assumono rilievo, trattandosi di decadenza legale collegata al decorso di un termine perentorio. Il dedotto malfunzionamento dei sistemi di pagamento è stato ritenuto non verosimile e comunque non provato; inoltre, l’impresa non aveva tempestivamente contattato CSEA e aveva pagato soltanto il 12 marzo 2024. Il Collegio ha escluso la natura sanzionatoria della decadenza: la previsione mira a garantire certezza nella gestione degli elenchi, nella quantificazione degli oneri generali e nell’erogazione delle agevolazioni, tutelando la collettività e le imprese diligenti. Il termine aggiuntivo di 60 giorni costituisce un termine di grazia e rende la disciplina proporzionata. È stata inoltre esclusa l’indeterminatezza della previsione, poiché l’iscrizione e la permanenza negli elenchi dipendono dalla regolarità dei pagamenti e non è ammessa una procrastinazione indefinita a carico degli utenti finali. Il terzo motivo è stato respinto: il riferimento del TAR alla diversa previsione della delibera n. 921/2017 costituiva una mera svista, non idonea a incidere sulla correttezza della decisione. ARERA disponeva del potere di stabilire tempi e modalità di accesso alle agevolazioni e le conseguenze dell’inosservanza, mentre CSEA era competente alla gestione degli elenchi, ai controlli e alla comunicazione della decadenza. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
Costituisce uno dei fondamenti legislativi del meccanismo delle agevolazioni per le imprese energivore.
art. 6 D.M. 5 aprile 2013
È richiamato tra le norme disciplinanti il meccanismo agevolativo e le relative condizioni.
art. 6 D.M. 21 dicembre 2017
Attribuisce ad ARERA il compito di stabilire tempi e modalità di presentazione delle dichiarazioni e di attuazione del meccanismo agevolativo, nonché a CSEA la gestione dell’elenco delle imprese beneficiarie.
art. 6, comma 4, lett. a), D.M. 21 dicembre 2017
Attribuisce ad ARERA la definizione delle tempistiche e modalità di presentazione delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni.
art. 6, comma 4, lett. b), D.M. 21 dicembre 2017
le tempistiche e le modalità necessarie per dare attuazione a quanto previsto dal comma 3, ivi incluse le procedure con cui sono rese disponibili alle imprese di distribuzione le informazioni sui soggetti beneficiari e sui rispettivi livelli di contribuzione da applicare
Il potere di definire le modalità attuative comprende anche la disciplina delle conseguenze dell’inosservanza, inclusa la decadenza dal meccanismo agevolativo.
Allegato A, lett. b), delibera ARERA n. 285/2018/R/eel
Per ciascun anno n, il mancato versamento o versamento in misura non conforme anche relativo ad una sola delle due rate in acconto, e la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall’invio della contestazione all’impresa da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, nonché il mancato inserimento dell’impresa nell’elenco delle imprese energivore anche per gli anni successivi a quello a cui il mancato versamento delle rate si riferisce
Prevede una decadenza automatica collegata al mancato pagamento e alla mancata regolarizzazione entro 60 giorni; l’atto di CSEA accerta e comunica un effetto già prodotto.
delibera ARERA n. 479/2021/R/eel
Ha modificato la disciplina della delibera n. 285/2018, confermando il termine di regolarizzazione e le conseguenze del mancato pagamento.
delibera ARERA n. 545/2023/R/eel
Ha confermato, per l’applicazione a regime delle agevolazioni, la disciplina della decadenza per mancata regolarizzazione.
art. 8, comma 5, delibera ARERA n. 921/2017/R/eel
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall’invio della contestazione all’impresa da parte della CSEA comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse
Rappresenta una previsione analoga di decadenza automatica e conferma la funzione di chiusura del sistema in caso di mancato pagamento delle contribuzioni.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento giustifica l’esigenza di termini certi e di una gestione efficiente ed economica delle agevolazioni.
art. 3 Cost.
Richiamato tra i parametri costituzionali invocati dall’appellante, le cui censure sono state ritenute infondate.
art. 23 Cost.
Richiamato tra i parametri invocati contro la natura asseritamente sanzionatoria della decadenza; la censura è stata respinta.
art. 25 Cost.
Richiamato dall’appellante in relazione ai principi di legalità e tipicità delle sanzioni; il Collegio ha escluso la natura sanzionatoria della decadenza.
Richiamato dall’appellante per i principi in materia di sanzioni amministrative; non trova applicazione, secondo il Collegio, perché la decadenza non è una sanzione.
art. 17 direttiva 2003/96/CE
Richiamato tra le norme europee invocate dall’appellante; le relative censure sono state respinte.
art. 19 l. 167/2019
Richiamato tra le fonti legislative del meccanismo agevolativo.
art. 3 d.lgs. 131/2023
Richiamato dall’appellante tra le norme asseritamente violate; la censura è stata respinta.
art. 49, par. 3, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Richiamato dall’appellante in relazione alla proporzionalità delle sanzioni; il Collegio ha escluso che la decadenza abbia natura sanzionatoria.
Richiamata quale fonte dei poteri di ARERA; la censura di incompetenza è stata respinta.
Massime di principio
- Quando una disciplina regolatoria collega il mancato pagamento di una contribuzione e la mancata regolarizzazione entro un ulteriore termine perentorio alla decadenza dalle agevolazioni, la decadenza si produce ope legis al maturare dei relativi presupposti; l’atto dell’amministrazione che la comunica ha natura dichiarativa e ricognitiva, non costitutiva.
- La decadenza dal beneficio collegata al mancato rispetto dei termini di pagamento non ha natura sanzionatoria quando serve a garantire la certezza delle procedure, la corretta quantificazione degli oneri gravanti sulla collettività e l’efficiente gestione del meccanismo agevolativo, senza introdurre una punizione ulteriore rispetto alla perdita del beneficio.
- La previsione di un ulteriore termine di 60 giorni per la regolarizzazione può costituire un termine di grazia proporzionato, volto a contemperare l’esigenza di certezza ed efficienza dell’azione amministrativa con l’interesse dell’impresa a conservare l’agevolazione.
- Il potere dell’autorità di regolazione di stabilire tempi e modalità di accesso e permanenza in un regime agevolativo comprende il potere di disciplinare le conseguenze dell’inosservanza delle condizioni regolatorie, inclusa la decadenza dal beneficio, purché la disciplina resti coerente con la fonte legislativa e rispetti ragionevolezza e proporzionalità.
- L’ente pubblico incaricato della gestione degli elenchi dei beneficiari è competente a effettuare i controlli sull’inserimento e sulla permanenza delle imprese e a comunicare la decadenza derivante dall’inosservanza dei requisiti o dei termini stabiliti dalla disciplina regolatoria.
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